ISSN 2385-1376
Testo massima
Il ricorso per accertamento tecnico preventivo è inammissibile quando la decisione della causa implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l’accertamento di fatti che esulino dall’ambito delle indagini di natura tecnica.
Inammissibile il ricorso ex art. 696 bis cpc quando è finalizzato all’accertamento della nullità delle clausole contrattuali inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’addebito della c.m.s. ovvero il superamento dei tassi soglia usura poiché in questi casi appare controverso non solo il quantum ma anche l’an e cioè l’effettiva esistenza dell’obbligazione risarcitoria.
Questi sono i principi affermati dal Tribunale di Torino, Pres. dott. Giovanna Dominici con l’ordinanza del 8 ottobre 2014 resa in un giudizio ex art. 696-bis c.p.c.
I ricorrenti deducevano la nullità di singole clausole contrattuali, lamentando in particolare: capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista; addebito di commissioni di massimo scoperto non dovute; superamento dei tassi soglia usura sulla base degli estratti conto.
Ebbene, il Giudice, rilevato che le domande non inerivano né all’adempimento/inadempimento contrattuale né ad obblighi scaturenti da fatto illecito, ma alla ripetizione di indebito, ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. sul presupposto che la decisione della causa implicasse la soluzione di questioni giuridiche complesse o l’accertamento di fatti che esulavano dall’ambito delle indagini di natura tecnica.
Inoltre, l’istituto di credito convenuto assumeva una posizione di netta chiusura ad una definizione conciliativa della controversia ed il Giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, procedere con l’accertamento tecnico preventivo avente finalità conciliative comportasse solo un aggravio di tempo e di costi.
Per approfondimenti sul punto si vedano i seguenti precedenti:
Testo del provvedimento
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