In tema di accertamento tributario, i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, come modificati dall’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, convertito con modifiche in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza o neppure presentata, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati.
Questo il principio espresso dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Pres. Mainini – Rel. est. Morlini, con la sentenza n. 2227 del 26.11.2019.
La controversia trae origine da una più ampia indagine effettuata dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società e del suo dominus, che riguarda, nell’ambito di cessioni d’azienda intervenute tra diverse società, l’avvenuta cessione di crediti IVA ritenuti dall’Ufficio inesistenti con conseguente indebita detrazione.
In primo grado, la CTP di Bologna ha rigettato le impugnazioni agli avvisi effettuati dalle varie società. Una di esse, proponendo appello dinanzi alla CTR, ha dedotto l’intervenuta decadenza dall’esercizio del potere di accertamento, essendo stata l’azione accertatrice esercitata dopo il quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, e non potendosi ritenere configurabile il raddoppio dei termini in quanto la denuncia penale è stata depositata successivamente alla scadenza del termine quadriennale.
La doglianza è stata ritenuta infondata dal Collegio giudicante. Infatti, ai fini del raddoppio del termine di accertamento, non deve ritenersi necessaria la denuncia penale, posto che, nella formulazione applicabile ratione temporis, l’art. 57 comma 3 DPR n. 633/72 prevedeva il raddoppio dei termini “in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74”. La disposizione non richiedeva che fosse stata effettuata la denuncia, ma solo che fosse riscontrata una violazione che comporti l’obbligo di denunciare, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247/2011.
I termini raddoppiati non costituiscono una proroga di quelli ordinari. Al contrario, sono anch’essi termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva (allorché, cioè, sussista l’obbligo di denuncia penale per i reati tributari); pertanto, non può parlarsi di riapertura o proroga di termini scaduti perché i termini ‘brevi’ e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine diverse, che non interferiscono tra loro, difatti i termini ‘brevi’ operano in presenza di violazioni tributarie per le quali non sorge l’obbligo di denuncia penale di reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 e quelli raddoppiati operano, invece, in presenza di violazioni tributarie per le quali v’è l’obbligo di denuncia. Di conseguenza, essendo pacifico che trattasi di violazione tributaria per la quale vi è obbligo di denuncia penale di reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, a nulla rileva se e quando la denuncia è stata effettuata.
Questa impostazione è stata confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26037/2016 e Cass. n. 16728/2016, Cass. n. 11620/2018), da cui la CTR non si è discostata, ritenendo destituita di fondamento la tesi dell’appellante relativa alla decadenza dal potere accertativo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
AVVISO DI ACCERTAMENTO: NULLO SE EMANATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DEI 60 GIORNI PREVISTO EX ART. ART.12 CO7 L. 212/2000
IL TERMINE È PERENTORIO E NON ORDINATORIO
Ordinanza | Commissione tributaria Regionale Emilia Romagna – Pres. Mancini – Rel. est. Morlini | 02.11.2017 | n.3003
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/avviso-accertamento-nullo-emanato-della-scadenza-del-termine-dei-60-giorni-previsto-ex-art-art-12-co7-l-2122000
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