L’incameramento di frutti civili derivanti dai cespiti immobiliari già di proprietà del de cuius o la spendita della qualità di erede nell’ambito di un altro contenzioso sono atti che comportano la tacita accettazione dell’eredità e denotano una volontà sintomaticamente finalizzata all’accettazione, comportando dunque l’accettazione pura e semplice dell’eredità ai sensi dell’art. 476 c.c.
L’acquisto della qualità di erede prescinde dalla trascrizione ex art. 2648 c.c., la quale tuttavia risulta imprescindibile al fine di assicurare il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni di cui all’art. 2650 c.c., attribuendo efficacia alle successive trascrizioni o iscrizioni eseguite a carico dell’erede e relative a beni dell’eredità, a tutela, nell’ambito di un processo esecutivo, dell’aggiudicatario del bene pignorato. Proprio per questa sua funzione di tutela, la trascrizione non è un presupposto processuale che deve esistere nel momento di avvio dell’azione esecutiva, ma può anche sopravvenire, purché prima della vendita coattiva, poiché l’accettazione della eredità comporta che l’acquisto, da parte dell’erede, retroagisca al momento dell’apertura della successione. Qualora non vi sia alcun atto trascrivibile ai sensi dell’art. 2648 c.c., il creditore può far accertare l’acquisto della qualità di erede del debitore esecutato instaurando un procedimento diretto a tal fine.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Ivrea, Giudice Alessandro Petronzi, con l’ordinanza resa il 7 dicembre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SUCCESSIONI: la rottamazione di un’auto è un atto di accettazione tacita dell’eredità
Tale regola vale anche per la richiesta di voltura catastale di un immobile
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Lombardo – Rel. Criscuolo | 23.07.2020 | n.15663
RINUNZIA ALL’EREDITA’: nella procedura ex art. 524 c.c., il debitore è l’unico legittimato passivo
Non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Valerio Guidarelli | 11.07.2019 | n.1306
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