Al fine di far accertare la qualità di erede di un soggetto, che ha trascritto l’accettazione dell’eredità, la prova della accettazione tacita dell’eredità non può essere desunta dal solo certificato ex art. 567, comma 2, c.p.c. dal quale si evince unicamente che gli immobili ereditati risultano intestati al convenuto per eseguita voltura e trascrizione della dichiarazione di successione, essendo necessario provare che il soggetto convenuto sia nel possesso degli immobili oppure provare qualsiasi altro atto idoneo a far desumere con certezza l’accettazione tacita dell’eredità.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Pesaro, Prima Sezione, Giudice Flavia Mazzini, con la sentenza n. 95 del 18 gennaio 2018.
Nel caso di specie, l’oggetto della domanda attorea è l’accertamento e la dichiarazione dell’avvenuta accettazione tacita dell’eredità dei beni pignorati da parte attrice – una BANCA -nei confronti di parte resistente contumace – gli EREDI -, al fine di regolarizzare la continuità delle trascrizioni, come disposto dall’art. 2650 c.c., e consentire il regolare realizzo della procedura immobiliare intrapresa.
La causa è stata introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per la richiesta di trascrizione di avvenuta accettazione tacita di eredità da parte degli eredi. Tuttavia, la banca non ha fornito alcuna prova in merito all’accettazione tacita dell’eredità, limitandosi a dedurre che uno degli eredi sarebbe stato residente negli immobili avuti in successione e che lo stesso debitore esecutato non avrebbe sollevato contestazioni circa la proprietà dei beni.
In base a quanto previsto dall’art. 476 c.c., “l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
L’accettazione tacita, pertanto, non può essere desunta unicamente dalla trascrizione della dichiarazione di successione, che ha finalità esclusivamente fiscali, né dalla voltura catastale la quale deve essere eseguita entro trenta giorni dalla denuncia di successione, pena una sanzione pecuniaria.
Pertanto, poiché non risulta provato l’asserito possesso da parte degli eredi e visto che non è stato prodotto alcun atto idoneo a far desumere con certezza l’accettazione tacita dell’eredità in questione, il Tribunale ha rigettato il ricorso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
EREDITÀ: LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE NON VALE COME ACCETTAZIONE TACITA
SI TRATTA DI UN MERO ADEMPIMENTO FISCALE A FINALITÀ CONSERVATIVA DIRETTO AD EVITARE L’APPLICAZIONE DI SANZIONI
Sentenza | Cassazione Civile, sez. seconda, Pres. Mazzacane – Rel. Orilia | 31.10.2016 | n.22017
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/eredita-la-denuncia-di-successione-non-vale-come-accettazione-tacita
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