L’accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cosentino – Rel. Tedesco con la ordinanza n. 11478 del 30 aprile 2021.
Accadeva che un creditore chiamava in giudizio la debitrice, chiedendo di accertarsi che la signora fosse erede del defunto marito, in quanto aveva agito esecutivamente nei suoi confronti.
Il Tribunale affermava che la fattispecie integrava una accettazione tacita di eredità, in dipendenza del fatto che la chiamata aveva non solo presentato la dichiarazione di successione, ma curato anche la voltura catastale del bene.
Contro la sentenza, la debitrice proponeva appello, denunciando in primo luogo il vizio di ultra-petizione della sentenza di primo grado, nella parte in cui il tribunale aveva ravvisato la fattispecie acquisitiva dell’eredità ex art. 485 c.p.c. e, in secondo luogo, deducendo che la voltura catastale non poteva dar luogo di per sé all’accettazione tacita dell’eredità.
La corte d’appello riconosceva che, nell’attribuire alla voltura catastale il significato di accettazione tacita, il Giudice aveva deciso in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, rigettando pertanto il relativo motivo d’appello e ritenendo assorbita la censura del vizio processuale.
La debitrice proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in grado di appello, affidato a un unico motivo, con il quale si denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c., e art. 476 c.c.
Secondo la debitrice, la Corte d’Appello avrebbe dovuto decidere sul vizio processuale, perché la voltura catastale non implicherebbe necessariamente accettazione tacita, occorrendo al riguardo l’indagine richiesta dall’art. 476 c.c., che nella specie non era stata fatta.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, l’accettazione tacita di eredità può essere desunta anche da atti al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Per tali motivi la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, con condanna della debitrice alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITÀ: NON È SUFFICIENTE IL CERTIFICATO EX ART. 567, COMMA 2, C.P.C.
OCCORRE PROVARE IL POSSESSO DELL’IMMOBILE O PRESENTARE ALTRO ATTO IDONEO A FAR DESUMERE CON CERTEZZA L’ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ
Sentenza | Tribunale di Pesaro, Giudice Flavia Mazzini | 18.01.2018 | n.95
EREDITÀ: LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE NON VALE COME ACCETTAZIONE TACITA
SI TRATTA DI UN MERO ADEMPIMENTO FISCALE A FINALITÀ CONSERVATIVA DIRETTO AD EVITARE L’APPLICAZIONE DI SANZIONI
Sentenza | Cassazione Civile, sez. seconda, Pres. Mazzacane – Rel. Orilia | 31.10.2016 | n.22017
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