La Corte Costituzionale, con sentenza n. 245 del 22 ottobre 2019, depositata in Cancelleria il 29 novembre 2019, Pres. Lattanzi – Rel. Barbera, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: «all’imposta sul valore aggiunto»”.
La vicenda trae origine dall’ordinanza depositata il 14 maggio 2018 dal Tribunale di Udine, con la quale veniva sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
In particolare, l’incidente di legittimità costituzionale interveniva nella fase di valutazione dell’ammissibilità del ricorso volto ad ottenere l’ammissione e la successiva omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il piano proposto ai creditori, infatti, prevedeva una collocazione indistinta al chirografo dei vari crediti e tra le poste di credito privilegiate oggetto di falcidia era compresa una somma a titolo di IVA.
La parziale decurtazione, dunque, si poneva in evidente contrasto con la lettera della norma oggetto di censura la quale, proprio con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, sanciva che “il piano può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento”.
Secondo il giudice a quo, la norma censurata si poneva in contrasto, in primo luogo, con l’art. 3 Cost, in quanto, a parità di condizioni, avrebbe riservato un trattamento peggiorativo rispetto ai debitori legittimati a proporre un concordato preventivo (ai quali è consentita la falcidia del credito IVA ex art. 160 e 182 ter L.F.) e, in secondo luogo, con l’art. 97 Cost. poiché avrebbe discriminato la Pubblica Amministrazione in quanto l’inammissibilità del ricorso che non preveda il pagamento integrale del credito IVA impedirebbe alla P.A. la valutazione sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria (consentita, invece, agli altri creditori privilegiati).
La Corte Costituzionale, sottolineando la chiara matrice concorsuale della normativa sul sovraindebitamento, ha evidenziato come l’accordo di composizione della crisi sia connotato dalla struttura tipica del concordato preventivo.
Conseguentemente, ha ritenuto applicabile il principio emerso a seguito della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Degano Trasporti sas (sentenza del 7 aprile 2016, in causa C–546/14), secondo cui la norma interna che consente la falcidia dell’IVA è compatibile con il diritto dell’Unione Europea.
A ben vedere, infatti, le norme interne che consentono una parziale riscossione del dovuto, garantendo però una maggiore soddisfazione degli interessi dell’Unione europea rispetto all’alternativa liquidatoria, non possono esser ritenute incompatibili con l’esigenza di garantire un’effettiva riscossione dell’IVA.
In considerazione del mutato orientamento della Corte di Lussemburgo sulla questione della falcidia del credito IVA, i giudici costituzionali hanno ritenuto fondate le osservazioni del giudice a quo che evidenziava l’ingiustificata ed irragionevole differenza nella disciplina tra concordato preventivo e accordo di composizione della crisi sul tema della falcidia dell’IVA.
Considerata la fondatezza della questione con riferimento all’art. 3 Cost. i giudici, ritenendo assorbita la censura ex art. 97 Cost., hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, limitatamente alle parole “all’imposta sul valore aggiunto”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOVRAINDEBITAMENTO: IL DEBITORE PUÒ ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SENZA UN PATRIMONIO DA LIQUIDARE
È POSSIBILE, SU ISTANZA DEL DEBITORE E DI UN CREDITORE, CONVERTIRE LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI IN QUELLA DI LIQUIDAZIONE
Decreto | Tribunale di Matera, Pres. Pica – Rel. Caradonio | 24.07.2019 | n.1031
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sovraindebitamento-il-debitore-puo-accedere-alla-procedura-di-liquidazione-senza-un-patrimonio-da-liquidare
SOVRAINDEBITAMENTO: SOLO IL GIUDICE DI TALE PROCEDURA PUÒ DISPORRE LA SOSPENSIONE DI QUELLA ESECUTIVA
LA SEMPLICE PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI NOMINA DEL PROFESSIONISTA IN RELAZIONE AL PIANO DEL CONSUMATORE NON PUÒ PORTARE AD ALCUNA SOSPENSIONE
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Giovanni Battista Nardecchia | 08.07.2019 | n.1664
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sovraindebitamento-solo-il-giudice-di-tale-procedura-puo-disporre-la-sospensione-di-quella-esecutiva
SOVRAINDEBITAMENTO: LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ NON ESCLUDE LA REITERABILITÀ DELLA PROPOSTA
SOLO LA EFFETTIVA FRUIZIONE DELL’ISTITUTO NEI SUOI EFFETTI ESDEBITATORI NEI 5 ANNI PRECEDENTI È IMPEDITIVA
Decreto | Tribunale di Mantova, Pres. est. Mauro Bernardi | 05.05.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sovraindebitamento-la-declaratoria-di-inammissibilita-non-esclude-la-reiterabilita-della-proposta
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