Procedimento patrocinato dallo Studio Illuminati & associati
Fino a quando gli accordi di ristrutturazione di cui all’art 182 septies, comma 5, L. Fall. non siano stati raggiunti, i creditori conservano il diritto di recedere dai contratti di finanziamento stipulati con i debitori.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Fermo, Giudice Mariannunziata Taverna, con l’ordinanza del 9 marzo 2020.
La fattispecie riguarda un’opposizione a cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate. Le somme iscritte a ruolo si riferivano alla surroga nel credito dell’istituto X, da parte dell’istituto Y, che svolge attività di gestione del fondo di garanzia ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.M. 20/06/2005. A seguito dell’opposizione, l’istituto Y chiamava in causa l’istituto X per vederla condannare, in denegato caso di accoglimento, anche parziale, dell’opposizione, alla restituzione delle somme corrisposte dall’istituto Y, quale garante.
Gli opponenti avevano sostenuto, fra l’altro, che la Banca non avrebbe potuto revocare gli affidamenti alla società in pendenza della procedura ex art. 182 septies, comma 5, L. Fall., perché tale procedura sarebbe stata vincolante per i creditori di minoranza, quale sarebbe stata l’allora Banca X in sede di trattative. La chiamata in causa banca X osservava che, se è vero che l’art. 182 septies L. Fall. ha introdotto la possibilità di vincolare la minoranza degli istituti di credito a quanto il debitore abbia concordato con la maggioranza, è altrettanto vero che, nel caso di specie, non è mai stato raggiunto alcun accordo tra la società e il ceto creditizio, come si evince chiaramente dai documenti prodotti sia dalla Banca sia da parte opponente. Ebbene, nessuna norma prevede che detto accordo, e tantomeno la semplice proposizione del ricorso, possano impedire alla banca di revocare gli affidamenti alla correntista, di comunicarle la decadenza dal beneficio del termine, segnalare il suo nominativo alla Centrale Rischi ed anche intraprendere ogni azione giudiziale a tutela del credito.
Il giudice, aderendo a detta impostazione, rigettava l’istanza di sospensione della cartella di pagamento opposta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEBITI: AMMESSO RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO IL DECRETO CON CUI LA C.A. DISPONE IN ORDINE ALL’OMOLOGAZIONE
LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA NON SPETTA AL P.M., MA AI CREDITORI ANTERIORI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ACCORDO
Sentenza | Cassazione civile, sez. unite, Pres. Rordorf – Rel. De Chiara | 27.12.2016 | n.26989
OCCS: LA PROPOSTA PUÒ ESSERE EFFETTUATA DAI CONIUGI
LA MORATORIA ANNUALE EX ART.8 COMMA 4 NON VA INTESA IN SENSO LETTERALE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Nicola Graziano | 02.04.2019 | n.624
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