Il decreto con cui la Corte d’Appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma 1, richiamato dalla L.F., art. 182 bis, comma 5, provvede in senso positivo o negativo in ordine all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ha carattere decisorio ed è pertanto soggetto, non essendo previsti altri mezzi d’impugnazione, a ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.
In caso di ricorso per Cassazione del debitore avverso il decreto con cui la Corte d’Appello, provvedendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma 1, richiamato dalla L.F., art. 182 bis, comma 5, nega l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, la legittimazione passiva non spetta al pubblico ministero, essendo questo privo del potere d’impugnazione del provvedimento, bensì ai creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, ai quali si riferiscono gli effetti dell’accordo stesso, nonché agli altri interessati che abbiano proposto opposizione.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. unite, Pres. Rordorf – Rel. De Chiara, con la sentenza n. 26989 del 27.12.2016.
Nella fattispecie considerata, la Corte d’Appello di Napoli respingeva il reclamo proposto da una società, avverso il decreto con cui il Tribunale di Avellino aveva negato l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi della L.F., art. 182 bis, stipulato da quest’ultima con i propri creditori, avendo accertato che l’accordo non raggiungeva la soglia minima del 60 % dei crediti, illegittimamente calcolata dalla società debitrice escludendo del tutto quelli, di importo assai rilevante, della Banca, che erano stati “contestati in maniera del tutto o in parte non convincente”.
La società debitrice proponeva ricorso per Cassazione ribadendo le contestazioni nei confronti dei crediti della Banca oppostasi all’omologazione, e la conseguente irrilevanza dei medesimi, a suo avviso, a fini del calcolo della percentuale.
La Corte, preliminarmente, richiamava l’orientamento consolidato, sul punto, nella giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua, il rimedio dell’istituto del ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., risulta esperibile avverso i provvedimenti che, pur avendo forma diversa dalla sentenza, presentano, tuttavia, i requisiti della decisorietà e della definitività.
La decisorietà, proseguiva la Corte, consiste nell’attitudine del provvedimento del Giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato, il quale, a sua volta, costituisce effetto tipico della giurisdizione contenziosa, di quella, cioè, che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte e chiamate a confrontarsi in contraddittorio nel processo; la definitività consiste, viceversa, nella non assoggettabilità del provvedimento ad altro e diverso mezzo di impugnazione.
In ordine all’ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso il provvedimento conclusivo del procedimento di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi della L.F., art. 182bis, gli ermellini, richiamato l’art. 182bis, comma 5, secondo cui: “il decreto del Tribunale è reclamabile alla Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 183, in quanto applicabile” e l’art. 182bis, comma 4, in virtù del quale, “entro trenta giorni dalla pubblicazione” dell’accordo nel registro delle imprese “i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione”; dopo di che “ il Tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato”, sottolineavano che il decreto del Tribunale, ancorché decisorio, risultando reclamabile innanzi alla Corte d’Appello, non risulta soggetto a ricorso straordinario per Cassazione; al ricorso innanzi al Giudice di legittimità, è, viceversa, soggetto il provvedimento della Corte d’Appello sul reclamo.
Ad avviso della Suprema Corte, dunque, il decreto con cui la Corte d’Appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma 1, richiamato dalla L.F., art. 182 bis, comma 5, provvede in senso positivo o negativo in ordine all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ha carattere decisorio ed è pertanto soggetto, non essendo previsti altri mezzi d’impugnazione, a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.
Tanto premesso, tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, il ricorso proposto dalla società debitrice avverso il provvedimento del Giudice di seconde cure, pur ammissibile sotto i profili esaminati, presentava ulteriori problemi di ammissibilità sotto il profilo dell’instaurazione del contraddittorio, atteso che il ricorso era stato notificato, oltre che alla Corte d’Appello di Napoli, al solo Procuratore Generale, non legittimo contraddittore, in quanto privo del potere d’impugnazione.
I legittimi contraddittori del debitore ricorrente avrebbero dovuto essere individuati, come correttamente rilevato dalla Corte, invece, nei soggetti ammessi a partecipare al giudizio di merito e ad opporsi eventualmente all’omologazione, e dunque nei creditori “per titolo e causa anteriore” alla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, nonché negli “altri interessati” proponenti l’opposizione.
In conclusione, il Giudice di legittimità, specificato che, in caso di ricorso per cassazione del debitore avverso il decreto con cui la Corte d’Appello, provvedendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma 1, richiamato dalla L. Fall., art. 182 bis, comma 5, nega l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, la legittimazione passiva non spetta al pubblico ministero, essendo questo privo del potere d’impugnazione del provvedimento, bensì ai creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, ai quali si riferiscono gli effetti dell’accordo stesso, nonché agli altri interessati che abbiano proposto opposizione, dichiarava inammissibile il ricorso, nulla statuendo in ordine alle spese processuali.
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