ISSN 2385-1376
Testo massima
L’intermediario finanziario non è tenuto ad assolvere il cd. “obbligo informativo dopo l’acquisto” allorquando si tratti di negoziazione di titoli già emessi da altri, sussistendo in capo allo stesso intermediario solo l’obbligo informativo riguardante la “fase prodromica” all’esecuzione dell’ordine di acquisto impartito dal cliente.
Tale obbligo informativo deve essere assolto in relazione al profilo di investitore del cliente, alla situazione finanziaria ed alle caratteristiche del prodotto finanziario oggetto di acquisto, a nulla rilevando che l’investitore al momento della sottoscrizione del contratto quadro non abbia fornito informazioni sulla propria situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, né che il cliente sia un investitore abituale e che, quindi, abbia già acquistato altri titoli altamente rischiosi.
Incombe sull’intermediario finanziario, ai sensi dell’art. 23 comma 6 del TUF, l’onere di provare di aver adempiuto alle obbligazioni specifiche poste a suo carico e di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Tanto è stato statuito dalla Corte d’appello di Genova che, con sentenza del 22/03/2013 n. 403, ha ritenuto, dunque, sussistente in capo all’intermediario la responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligo informativo al momento della sottoscrizione dell’operazione di investimento relativa ad un’obbligazione CIRIO dichiarando, a totale riforma della sentenza di primo grado, la risoluzione per inadempimento del contratto con conseguente condanna alla restituzione da parte della banca del prezzo sborsato ovvero quello risultante dal “fissato bollato” oltre interessi sino al saldo, trattandosi di debito di valuta.
La Corte ha accolto, altresì, la domanda riconvenzionale formulata dall’intermediario di restituzione dei titoli obbligazionari oggetto di risoluzione contrattuale, ma ha rigettato l’altra domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione delle cedole percepite dagli investitori, “dovendosi ricondurre alla figura del possessore di buona fede l’investitore che gode dei frutti del suo investimento prima che emergano inadempimenti contrattuali dell’intermediario finanziario relativi all’operazione di investimento e che il primo proponga correlative domande giudiziali verso il secondo, risulta nella specie applicabile l’art.1148 cc e deve quindi escludersi che, in caso di risoluzione del suddetto contratto di negoziazione, l’investitore debba restituire i frutti maturati anteriormente alla domanda giudiziale riconvenzionale per le restituzioni“.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 234/2013