ISSN 2385-1376
Testo massima
Il 21 settembre entreranno in vigore le modifiche apportate dal DL 102/2013 al decreto ministeriale 256/2010, recante la disciplina del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2013 il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, del 24 giugno 2013, n. 103, di modifica del decreto ministeriale 17 dicembre 2010, n. 256 fornisce incentivi per l’accesso al credito e agevolazioni nel mutuo per l’acquisto prima casa, oltre a regolamentare le modalità di sospensione nel pagamento delle rate del mutuo e la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà anche per chi vive in affitto
Possono fare richiesta per accesso al fondo le giovani coppie o i nuclei familiari anche mono-genitoriali con figli minori, in più potranno accedere al Fondo anche i giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o tempo parziale.
Tra i requisiti che i mutuatari (giovani coppie coniugate o nuclei familiari anche mono-genitoriali con figli minori) devono possedere per accedere al Fondo per l’acquisto della prima casa rientrano l’età anagrafica, inferiore a 35 anni, il reddito ISEE complessivo non superiore a 40 mila euro, non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo.
Anche l’immobile che diventerà prima casa deve possedere determinate caratteristiche tra cui non rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie superiore e a 95 metri quadrati; essere adibito ad abitazione principale e non deve avere le caratteristiche di lusso
Nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l’immobile sia situato nei comuni ad alta tensione abitativa.
I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo, che sono di ammontare non superiore a 200.000 euro, saranno sottoscritti con un tasso “non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.“
Il DM disciplina anche le ipotesi di Sospensione mutuo acquisto prima casa che sia però non superiore a 250.000 euro e in possesso di un Isee non superiore a 30.000 euro.
per chiedere la sospensione mutuo occorre la sussistenza di almeno uno di questi requisiti:
– perdita del rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
– perdita del rapporto di lavoro parasubordinato;
– insorgenza di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.
Rilevante è la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà anche per chi vive in affitto.
Si allega il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 24 giugno 2013, n. 1
Testo del provvedimento
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