L’ordinanza ex art.186-quater c.p.c., che pronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull’intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse a una diversa pronuncia e il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio.
In caso di actio indebiti in relazione a contratto di c/c bancario, il primo giudice non può pronunciare solo su parte dell’istanza rimettendo, poi, la causa sul ruolo per l’unitarietà sostanziale del rapporto di c/c.
Il correntista è tenuto a depositare gli estratti conto dalla genesi del rapporto, non essendo utilizzabili criteri presuntivi o approssimativi.
Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Bernabai – Rel. Terrusi, con la sentenza n. 20693 del 13.10.2016.
Nell’ambito di un giudizio promosso da un correntista, teso a ottenere la declaratoria di nullità parziale di un contratto di c/c per effetto dell’applicazione di clausola anatocistica, con conseguente condanna della convenuta banca alle restituzioni, il tribunale di Trani accoglieva un’istanza avanzata dall’attore ai sensi dell’art.186-quater c.p.c., limitatamente a una frazione temporale del rapporto. Condannava quindi la banca al pagamento della somma dovuta, rimettendo la causa in istruttoria per rinnovare una c.t.u..
L’ordinanza veniva appellata dalla banca.
La corte d’appello di Bari accoglieva l’appello e rigettava l’intera domanda proposta dall’attore, osservando che la rinuncia della banca alla sentenza aveva determinato la conversione degli effetti dell’ordinanza in quelli della sentenza, i quali effetti si erano prodotti con riguardo all’intero oggetto dell’istanza che, riproponendo la domanda di cui alla citazione, aveva invocato la condanna della convenuta al pagamento di quanto indebitamente riscosso in applicazione del contratto di c/c bancario fin dall’inizio del rapporto.
Pertanto, ad avviso della corte, il primo giudice non avrebbe potuto pronunciare solo su parte dell’istanza rimettendo, poi, la causa sul ruolo, sia per ragioni processuali, sia per l’unitarietà sostanziale del rapporto di c/c. Difatti non era possibile liquidare una sola frazione temporale del rapporto, posto che la parte, asseritamente debitrice per quella frazione, poteva essere, poi, creditrice del saldo in virtù della suddetta unitarietà.
Il collegio sosteneva che era onere dell’attore fornire la prova necessaria a ricostruire l’andamento del rapporto fin dal suo inizio, perché solo in tal modo si sarebbero potuti stabilire i crediti e i debiti, e che il detto onere non era stato assolto giacché la banca, in risposta all’ordine di esibizione degli estratti conto, aveva legittimamente esibito solo quelli relativi agli ultimi dieci anni, non essendo tenuta a conservare i precedenti, e giacché l’attore aveva, per i mentovati anni anteriori, prodotto solo alcuni estratti, peraltro tardivamente, facendoli consegnare dal proprio consulente direttamente al c.t.u. oltre i termini perentori previsti dal codice di rito.
Pertanto la corte d’appello rigettava alla fine la domanda, e contro la sentenza il correntista proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva con controricorso la banca.
La Suprema Corte, con la sentenza epigrafata, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Bari, con la quale si è correttamente sostenuto che la rinuncia della banca alla sentenza aveva determinato la conversione degli effetti dell’ordinanza in quelli propri della sentenza con riguardo all’intero giudizio e non solo ad una parte di esso.
Il Tribunale di Trani, infatti, aveva erroneamente scisso il procedimento in due tronconi, decidendo il primo con ordinanza ex art. 186-quater cpc, rimettendo sul ruolo la causa per la decisione sul secondo troncone (di estratti conto con soluzione di continuità) per la cui risoluzione intendeva disporre altra CTU contabile, trattandosi di estratti conto relativi a due periodi distinti e separati.
La Banca, impugnando l’ordinanza ex art.186-quater cpc aveva correttamente rinunciato alla intera sentenza anche sul secondo troncone rimesso sul ruolo, sostenendo, appunto, il principio della sostanziale unitarietà del rapporto di c/c, come tale del tutto inscindibile.
La Corte di Cassazione ha pienamente condiviso tale orientamento, ribadendo che l’ordinanza ex art.186-quater cpc, che pronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull’intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse a una diversa pronuncia e il giudice di secondo grado, se richiesto, è tenuto a provvedere anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio.
Di tal guisa, secondo gli Ermellini “essendo intercorsa la rinuncia alla sentenza, con conseguente conversione dell’ordinanza ex art.186-quater cpc nella pronuncia impugnabile, oggetto del giudizio di appello era quindi l’intera domanda di condanna proposta dall’attore, comprese le voci sulle quali il giudice istruttore aveva omesso di provvedere”.
La Suprema Corte ha ribadito, altresì, che nei rapporti bancari in c/c, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la determinazione del saldo deve avvenire attraverso i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, “rivelandosi inutilizzabili invece, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi”.
Di tal guisa, anche il correntista, come la Banca, per l’accertamento del credito è tenuto a produrre tutta la documentazione dalla genesi del rapporto sino alla sua estinzione.
Per tali motivi il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese.
Per altri precedenti:
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ORDINE DI ESIBIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE NON PUÒ SOPPERIRE ALL’INERZIA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Avellino, dott.ssa Natalia Ceccarelli | 10.10.2016 | n.2236
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE IL CONTRATTO E GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA, LA DOMANDA VA RIGETTATA
Ordinanza | Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano | 22.09.2016 |
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SUL CORRENTISTA L’ONERE DI PRODURRE IN GIUDIZIO IL CONTRATTO
IN MANCANZA, IL PETITUM È INDETERMINATO E LA DOMANDA VA RIGETTATA
Sentenza | Tribunale di Bari, Articolazione di Rutigliano, dott. Gaetano Grillo | 29.08.2016 | n.4399
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