In caso di addebito automatico dei canoni per l’operatore telefonico su carta di credito, la banca emittente non è responsabile se il cliente non prova di aver dato comunicazione all’istituto di credito del recesso dal contratto con il gestore.
Questo il principio ribadito dal Giudice di Pace di Avellino, dott.ssa Luisa Berardo, con la sentenza n. 1475 del 12 agosto 2020.
Un cliente ha inoltrato richiesta di disdetta di un contratto con un gestore telefonico (che prevedeva un particolare piano tariffario e un cellulare), senza ricevere, da parte di quest’ultima, riscontro positivo e continuando a subire, da parte della stessa, addebiti sul proprio conto corrente di somme per consumi inesistenti. Per questo ha chiesto al gestore di restituire quanto indebitamente percepito e di ordinare alla banca l’interruzione del servizio di addebito automatico delle somme a favore della compagnia.
Il Giudice ha rigettato la domanda attorea, perché sebbene l’attore abbia provato di aver esercitato il diritto di recesso nei modi e secondo le modalità contrattualmente previste, egli, tuttavia, non ha dimostrato di aver provveduto alla contestuale ed immediata riconsegna del cellulare. Tale ultima circostanza ha evidentemente indotto la convenuta compagnia telefonica a continuare a dare esecuzione al contratto de quo, registrando i consumi effettuati dal cliente ad emettere le relative fatture e ad inviare le richieste di addebito alla banca emittente della carta di credito a quest’ultimo intestata.
Pur avendo esercitato il diritto di recesso di cui sopra nei confronti della compagnia telefonica non ha provato di aver fatto contestuale richiesta alla banca «emittente della carta di credito di cui era titolare» di revoca della disposizione di addebito delle citate rate mensili in favore della medesima compagnia telefonica. Circostanza, quest’ultima, che di certo esonera la banca da ogni responsabilità e, peraltro, traducendosi in una chiara violazione del generale principio dell’ordinaria diligenza richiesta nell’adempimento delle obbligazioni (art. 1176 c.c.), crea i presupposti perché egli possa ritenersi corresponsabile dei danni che deduce di aver subito, ex art. 1218 c.c., e dei quali, in ogni caso, non ha offerto prova.
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