ISSN 2385-1376
Testo massima
Con la riforma della legge fallimentare è stata introdotta una disciplina dettagliata dell’affitto di azienda, secondo quanto previsto dall’art. 104 bis.
Prevedendo che tale affitto possa essere autorizzato “quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa“, la suddetta norma ha messo in evidenza la funzione dello stesso quale strumento per il perseguimento della finalità liquidativa della procedura fallimentare.
Recependo prassi virtuose già poste in essere da vari Tribunali nel vigore della vecchia disciplina, viene assegnata un’importanza fondamentale all’affitto dell’azienda, che dovrebbe sempre più diventare la soluzione privilegiata e frequente. La conservazione in funzionamento dell’apparato economico-produttivo dell’impresa e dei livelli occupazionali, infatti, è funzionale all’ottenimento di un maggior realizzo in sede di liquidazione e quindi di un miglior soddisfacimento dei creditori.
Il decreto del 23 dicembre 2013 del Tribunale di Taranto, emesso in tema di affitto d’azienda, appare assai interessante per molteplici motivi.
La vicenda trae origine dal reclamo presentato dalla Alfa s.r.l. avverso il decreto del Giudice Delegato, il quale aveva agito respingendo il reclamo ex art. 36 L.F. nei confronti dell’atto del Curatore che individuava la Beta s.r.l. quale aggiudicataria provvisoria del contratto di affitto d’azienda del Fallimento Gamma S.p.A in liquidazione.
Il Tribunale osservava che con bando d’asta del 31.7.2013, il curatore del fallimento Gamma S.p.A. aveva reso pubbliche le condizioni della procedura competitiva per l’affitto dell’azienda caduta nell’attivo e che il bando stesso conteneva, e rispettava, i requisiti previsti dall’art. 104 bis L.F..Il Curatore individuava in quella presentata dalla Beta s.r.l. l’offerta che maggiormente rispettava i canoni della su citata norma, chiedendo pertanto, al Giudice Delegato, l’autorizzazione alla stipula del contratto di affitto. Il Giudice, valutati dunque gli elementi forniti dal curatore e condividendone le conclusioni, dichiarava l’aggiudicazione provvisoria della Beta s.r.l..
La Alfa s.r.l., proponeva, perciò, reclamo ex art. 36 L.F. avverso la dichiarazione di scelta del curatore, sottolineando la illegittimità dell’aggiudicazione in favore della Beta s.r.l. che sarebbe avvenuta sulla base di elementi di valutazione estranei a quelli indicati nel bando d’asta.
Il Giudice Delegato rigettato il proposto reclamo, evidenziava che, ai sensi dell’art. 36 L.F., devono ritenersi reclamabili i soli profili di illegittimità degli atti del curatore e che le recenti riforme della legge fallimentare hanno sottratto le scelte discrezionali del curatore medesimo ad ogni ingerenza da parte del Giudice Delegato. In questa sede, infatti, il Giudice Delegato può solo esprimere un giudizio di legalità della procedura, senza poter entrare nel merito delle valutazioni e delle dichiarazioni del curatore stesso.
Sul punto l’art. 104 bis L.F. è molto chiaro: il 1° comma prevede che l’affitto può essere autorizzato dal giudice delegato su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori.
La scelta dell’affittuario, infatti, è effettuata dal curatore secondo i criteri stabiliti dalla legge e il contratto di affitto, stipulato dal curatore stesso, in deroga a quanto stabilito del Codice civile, deve recare un contenuto minimo obbligatorio, consistente nel diritto dello stesso di procedere all’ispezione dell’azienda, nella prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell’affittuario derivanti dal contratto o dalla legge, nel diritto di recesso del curatore dal contratto, sentito il comitato dei creditori e previa corresponsione di un giusto indennizzo all’affittuario, pagabile in prededuzione.
La Alfa s.r.l. presentava, però, ulteriore reclamo ex art. 36 L.F. innanzi al Tribunale, avverso il decreto del Giudice Delegato, ritenendo che l’atto del curatore dovesse ritenersi emesso in violazione di legge.
Correttamente il Tribunale di Taranto ha osservato che “la riforma delle procedure concorsuali ha privato il Giudice Delegato della direzione del fallimento e quindi della possibilità di ingerenza sull’opportunità e sulla discrezionalità dell’attività gestoria del curatore“.
Inoltre, il Tribunale ha messo in evidenza che, “l’art. 104 bis L.F. è norma imperativa, applicabile, quale lex generalis, senza alcuna necessità di richiamo nel bando di gara che, costituendo lex specialis, non può da essa prescindere. E tale norma non prevede alcuna gerarchia tra i criteri di valutazione per la scelta dell’affittuario, non escludendo quindi che il curatore possa optare per quella che, pur proponendo un canone inferiore, preveda per i suoi ulteriori requisiti, la possibilità di ottenere in sede di vendita un maggiore realizzo“.
Il Tribunale ha pertanto rigettato il reclamo rilevando che dalla documentazione acquisita agli atti non è emerso alcun elemento che potesse indurre a ritenere che la scelta del curatore, tra l’altro congruamente motivata e rispondente ai criteri di cui all’art. 104 bis L.F., fosse illogica o irrazionale.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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