ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’ambito della concessione delle agevolazioni fiscali connesse all’acquisto della “prima casa”, la forza maggiore, invocata dal contribuente che non abbia preso residenza nel Comune dell’abitazione entro il termine perentorio di diciotto mesi prescritto dalla legge, deve consistere in un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella “prima casa”.
L’impossibilità di sfrattare il precedente inquilino prima di diciotto mesi, già nota al contribuente al momento del rogito, ed il conseguente mancato trasferimento di residenza non rientra tra le ipotesi di forza maggiore.
È quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 13177 del 11 giugno 2014 chiamata a pronunciarsi in merito alle agevolazioni “prima casa“.
Nel caso di specie, un contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, con il quale gli era stata revocata l’agevolazione “prima casa“, sul presupposto che questi non avesse preso residenza nel relativo Comune entro il termine di diciotto mesi prescritto dalla normativa di settore.
Sia la Commissione Tributaria Provinciale, che, in appello, quella Regionale, avevano accolto la tesi del cittadino, secondo il quale il mancato assolvimento del detto onere era dipeso da “forza maggiore”, consistente nell’impossibilità di sfrattare l’inquilino dall’abitazione acquistata.
Su ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, la tesi delle Commissioni Territoriali è stata ribaltata, considerato che, sin dal momento del rogito il contribuente era al corrente che lo sfratto per finita locazione era stato intimato per un termine posteriore a quello dei diciotto mesi entro il quale avrebbe dovuto prendere la residenza nel Comune dell’abitazione.
Per tali motivi la Corte ha cassato l’impugnata sentenza dalla CTR che erroneamente aveva ritenuto non decaduto dall’agevolazione il contribuente, perché “era da considerarsi veramente come un caso di forza maggiore” la circostanza di non aver potuto prendere residenza nel Comune dell’abitazione entro il prescritto termine a causa del tempo necessario per sfrattarne l’inquilino, in quanto “sotto questo profilo era ininfluente che il rogito d’acquisto l’avesse posto in condizione di sapere di non potere rispettare il termine di diciotto mesi“.
Gli Ermellini, decidendo in senso favorevole all’Amministrazione ricorrente, si sono uniformati ai propri stessi precedenti.
Ed invero, gli elementi caratterizzanti la forza maggiore “scriminante” sono quelli dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità. In specie, la forza maggiore deve consistere in un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella “prima casa” entro il perentorio termine di diciotto mesi stabilito dalla legge (Cass. sez. trib. n. 17249 del 2013; Cass. sez. sez. trib. 14399 del 2013).
La circostanza per cui il contribuente, già al momento del rogito, era al corrente che lo sfratto per finita locazione era stato intimato per un termine posteriore, non contiene in sé gli elementi dell’imprevedibilità né, tanto meno, dell’inevitabilità.
La Corte ha così cassato l’impugnata sentenza e deciso nel merito respingendo per l’effetto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento.
Testo del provvedimento
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