ISSN 2385-1376
Testo massima
L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di registrazione del contratto, delle agevolazioni previste per l’acquisto della c.d. “prima casa”, di cui all’art. 76, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, deve essere notificato entro il predetto termine, decorrente a partire dalla data entro cui l’avviso può essere emesso nel caso in cui il proposito di destinare l’immobile a propria abitazione principale enunciato nell’atto della stipulazione inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata quest’ultima situazione e, dunque, al più tardi dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, sez. Tributaria, Pres. Piccialli Rel. Marulli, nella sentenza n. 963 del 20 gennaio 2016.
Nel caso in esame il contribuente aveva impugnato l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni notificatogli con il quale l’ufficio dell’Agente di riscossione, previa revoca delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, aveva riliquidato l’imposta di registro relativa alla compravendita di immobile da destinare ad abitazione per mancato trasferimento del proprio domicilio nell’immobile di nuova acquisizione nel termine di diciotto mesi dalla stipula del rogito.
Respinto in primo grado il ricorso del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto i motivi di gravame, ritenendo tardiva la notifica dell’avviso di liquidazione.
L’Agente di riscossione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 76, comma 2 e dell’art. 1, nota 2 bis, comma 4, della Tariffa – parte prima allegata al DPR n. 131 del 1986.
Come noto, l’art. 1, nota 2 bis, prevede che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili sono soggetti all’applicazione dell’imposta di registro ad una aliquota agevolata del 2%, anziché del 9%, a condizione che l’unità immobiliare oggetto di una compravendita sia ubicata nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha stabilito o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza.
L’art. 76, comma 2, stabilisce, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate è tenuta a richiedere la liquidazione dell’imposta di registro, a pena di decadenza, entro il termine di 3 anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica: a) a far data dalla richiesta di registrazione se si tratta di imposta principale, ovvero b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di eventi successivi alla registrazione ex art. 19 del riferito decreto, se si tratta di imposta complementare; ovvero c) dalla data di registrazione dell’atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di eventi successivi alla registrazione ex art. 19 del decreto, se si tratta di imposta suppletiva.
La Cassazione ha rilevato, in specie, che il termine di decadenza previsto dall’art. 76 comma 2, ha iniziato a decorrere trascorsi 18 mesi dal momento in cui era rimasto ineseguito il proposito di trasferire la propria residenza da parte dell’acquirente nel Comune ove è ubicato l’immobile cioè, nel caso de quo, dalla data in cui l’atto di compravendita era stato presentato per la registrazione.
La notifica dell’avviso di liquidazione quindi era avvenuta entro il termine di decadenza di 3 anni, il quale non era, peraltro, ancora decorso in ragione della proroga biennale sancita dall’art. 11, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289.
La Cassazione ha, quindi, accolto le ragioni dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la stessa non fosse decaduta dall’esercizio della potestà accertativa nei confronti del contribuente.
In materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: SI PERDONO ANCHE SE IL MANCATO TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA E’ DOVUTO A LUNGAGGINI BUROCRATICHE
I BENEFICI SPETTANO SE IL CONTRIBUENTE SI TRASFERISCE ENTRO IL TERMINE DI DECADENZA DI DICIOTTO MESI DALL’ATTO
Sentenza, Cassazione Civile, Sezione Sesta, Pres. Cicala Rel. Perrino, 10.03.2015, n.4800
ACQUISTO “PRIMA CASA”: VALENZA DECISIVA ALLA RESIDENZA ANAGRAFICA
NESSUNA RILEVANZA GIURIDICA PUO’ ESSERE RICONOSCIUTA ALLA REALTA’ FATTUALE
Sentenza, Cassazione Civile, Sezione Quinta, 12.02.2013, n. 3384
BENEFICI FISCALI PRIMA CASA: REGOLAMENTAZIONE E LIMITI
LA SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ E LA FORZA MAGGIORE SONO CIRCOSTANZE RILEVANTI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO FISCALE
Ordinanza, Cassazione Civile, Sezione Sesta, 09.11.2012, n. 19561
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 153/2016