ISSN 2385-1376
Testo massima
Il seminterrato non abitabile, per mancanza di altezza minima, non va computato nella superficie dell’abitazione ai fini del raggiungimento della metratura massima per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa.
È questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile con ordinanza n.4024 del 20/02/2014 in materia di agevolazioni fiscali.
Nel caso di specie, l’ordinanza trae origine dal ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Milano aveva accolto l’appello di un contribuente e riformato la decisione di primo grado, che invece aveva ritenuto legittima la pretesa impositiva dell’ente di riscossione, considerando insussistenti i presupposti per godere della agevolazione fiscale.
In particolare, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che le aree relative al piano seminterrato ed al primo piano di proprietà del contribuente, non essendo abitabili a causa delle loro dimensioni ridotte, non dovessero essere comprese nel computo della superficie totale dell’immobile, e che pertanto non vi fosse alcun motivo per escludere il godimento della agevolazione fiscale.
Ebbene, la Suprema Corte, chiamata a pronunziarsi sul caso de quo, dando seguito alla pronunzia del giudice di secondo grado, ha rigettato il ricorso riconoscendo la difficile agibilità degli ambienti esclusi dal computo della superficie totale dell’immobile e quindi giustificando il riconoscimento del beneficio fiscale.
In materia di agevolazioni fiscali, si segnalano i seguenti articoli già oggetto di approfondimento sulla rivista:
Decreto Legge Presidenza del Consiglio dei Ministri 24-06-2013 n.103
Sentenza | Cassazione civile, sezione tributaria | 13-03-2013 n.6259
Sentenza | Cassazione civile, sezione quinta | 07-06-2013 | n.14399
Sentenza | Cassazione civile, sezione quinta | 15-05-2013 | n.11614
Ordinanza | Cassazione civile, sezione sesta | 02-05-2013 | n.10249
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE
– ricorrente –
contro
P.M.
– controricorrente
Avverso la sentenza n. 116/63/2011 della Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sezione Staccata di Brescia n. 63, in data 05.04.2011, depositata il 10 maggio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2014, dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;
Non è presente il P.M..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G. n. 19263/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1) L’Agenzia Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 116/63/2011 in data 05.04.2011, depositata il 10 maggio 2011, con cui la Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 63, ha accolto l’appello del contribuente e riformato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto legittima la pretesa impositiva, considerando insussistenti i presupposti per godere della chiesta agevolazione fiscale.
Affida l’impugnazione ad un motivo, con il quale censura l’impugnata decisione, per violazione del D.M. 02 agosto 1969, artt. 5 e 6, sostenendo l’erroneità della decisione, per non avere considerato che l’unità immobiliare compravenduta aveva una superficie utile complessiva superiore a mq. 240.
2) L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.
3) Costituisce ius receptum che “La valutazione degli elementi probatori è attività’ istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità’ della motivazione del relativo apprezzamento” (Cass. n. 23286/2005, n. 12014/2004, n. 6556/2004, n. 322/2003).
4) Nel caso, il Giudice di merito, alla stregua degli atti esaminati, ha ritenuto che agli effetti della normativa in esame, per superficie utile deve intendersi “quella che è adibita ad abitazione conformemente alla previsione della normativa che regola tale uso”, deducendone la non computabilità agli effetti di che trattasi, delle aree relative al piano seminterrato ed al primo piano, in quanto non abitabili, in relazione alla altezza minima di alcuni ambienti fissata dal Regolamento Comunale d’Igiene; ne ha, altresì, dedotto che l’immobile aveva una superficie utile inferiore a mq. 240, quindi, tale da giustificare il riconoscimento del beneficio fiscale.
5) Ciò stante, si ritiene che la causa possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la definizione, sulla base dei trascritti principi, con il rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Dott. Di Blasi Antonino.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni svolte in relazione e dei richiamati principi, che il Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato che le spese del giudizio, anche avuto riguardo all’esito dei gradi di merito, vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2014
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Numero Protocolo Interno : 148/2014