Testo massima
Le lungaggini burocratiche non riescono ad integrare la forza irresistibile ostativa al trasferimento nel comune dove è ubicato l’immobile oggetto delle agevolazioni.
Questo il principio affermato dalla Cassazione Civile, Sezione Sesta, Pres. Cicala Rel. Perrino, con l’ordinanza del 10 marzo 2015, n. 4800.
Nel caso di specie, il contribuente aveva impugnato l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni notificatogli con il quale l’ufficio, previa l’implicita revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, aveva riliquidato le imposte di registro, ipotecaria e catastale relativa alla compravendita di immobile da destinare ad abitazione per mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi dalla data di stipula del rogito.
La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e quella regionale respingeva l’appello reputando che le lungaggini burocratiche di rilascio delle autorizzazioni edilizie per le opere di ristrutturazione prima ed abitabilità poi costituissero cause ostative sopravvenute, imprevedibili e non evitabili dal contribuente.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso sostenendo che le circostanze valorizzate dalla sentenza impugnata non avessero determinato l’impedimento assoluto al trasferimento di residenza.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso affermando che i benefici fiscali invocati spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, entro il Comune dov’è situato l’immobile, la propria residenza, così adempiendo l’obbligo su di lui incombente e da lui assunto al momento del rogito (fra varie, Cass., ord. 2 aprile 2014, n. 7764 e ord. 14 luglio 2014, n. 16082).
Ciò posto, gli Ermellini hanno affermato che le lungaggini burocratiche non riescono ad integrare la forza irresistibile ostativa al trasferimento nel Comune dov’è ubicato l’immobile oggetto delle agevolazioni.
Testo del provvedimento
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