LA MASSIMA
In caso di inadempienza dell’aggiudicatario nel versamento del saldo prezzo se il prezzo ricavato dalla nuova vendita, unito alla cauzione confiscata, risulti inferiore a quello della precedente vendita, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.
L’aggiudicatario è, dunque, condannato al pagamento della predetta differenza con decreto del giudice dell’esecuzione, che costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito nei suoi confronti.
IL CONTESTO NORMATIVO
Art.587 CODICE DI PROCEDURA CIVILE (INADEMPIENZA DELL’AGGIUDICATARIO)
Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.
Art.177 DISP. ATT. AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE ( DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO)
L’aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell’esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.
Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato.
IL CASO
Nel corso della procedura esecutiva il sig. Giallo Verde ha partecipato alla vendita con incanto, versando cauzione pari ad euro 11.862,30 e si è aggiudicato l’immobile al prezzo di euro 122.781,69.
L’aggiudicatario successivamente non ha provveduto al versamento del saldo prezzo per cui veniva disposta la confisca della cauzione.
L’immobile poi veniva aggiudicato al minor prezzo di euro 59.325,00.
Il Giudice dell’Esecuzione dopo avere emesso il decreto di trasferimento, con ordinanza, in attuazione degli artt. 587, secondo comma, cpc e 177 disp.att.cpc ha condannato l’aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita, disponendo che il decreto di condanna è titolo esecutivo in favore dei soggetti ai quali nella distribuzione della somma ricavata sia attribuito il credito da esso riportato.
IL COMMENTO
Il decreto del Giudice dell’Esecuzione in esame è estremamente interessante in quanto non tutti i Tribunali pongono la giusta attenzione alle conseguenze dovute al mancato versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario. In tale ottica il Tribunale, basando la decisione su quanto disposto dagli artt.587, secondo comma, cpc e 177 disp.att. cpc ha condannato l’aggiudicatario al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, in modo logico e coerente al dettato normativo vigente, inquadrato il corretto funzionamento del detto meccanismo la cui logica è insita nella ratio della norma che sta nella considerazione che, nella vendita forzata immobiliare, il versamento del prezzo costituisce il presupposto del futuro trasferimento del bene posto in vendita, per cui l’inadempimento dell’aggiudicatario si riflette sulla sua posizione di maggiore offerente da lui assunta nel procedimento di vendita.
Al momento dell’emissione del decreto di trasferimento, dunque, il Giudice dell’Esecuzione ha emesso il decreto di condanna invitando il professionista delegato a far sì che detta ragione di credito possa costituire oggetto di ripartizione in favore dei creditori di modo che a ciascuno di essi sia attribuita la facoltà di rivalersi in via esecutiva in danno dell’aggiudicatario.
IL PROVVEDIMENTO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
Il Giudice dell’Esecuzione, dr. Valerio Colandrea,
letti gli atti della procedura espropriativa in epigrafe indicata;
rilevato che in data 09/10/2007 il Sig. Giallo Verde si aggiudicava il lotto posto in vendita al prezzo di euro 122.781,69;
che eseguito il versamento della cauzione (pari ad euro 11.862,30), l’aggiudicatario ometteva di versare il saldo prezzo nel relativo termine, sicchè veniva dichiarata la decadenza dello stesso, la confisca della cauzione e veniva disposto nuovo tentativo di vendita;
che in data 17/01/2012 il lotto veniva aggiudicato al minor prezzo di euro 59.325,00;
considerato che, ai sensi dell’art. 587, secondo comma, c.p.c., in caso di inadempienza
dell’aggiudicatario nel versamento del saldo prezzo, se il prezzo ricavato dalla nuova vendita, unito alla cauzione confiscata, risulti inferiore a quello della precedente vendita, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza;
che ai sensi dell’art. 177 disp.att. c.p.c., l’aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell’esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita e che il decreto costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato;
ritenuto che nel caso di specie ricorrano i presupposti per la pronunzia del decreto di condanna dell’aggiudicatario inadempiente Giallo Verde per la somma di euro 51.594,39, somma così determinata:
- Euro 122.781,69 (prezzo offerto);
- Euro 11.862,30 (cauzione confiscata);
- Euro 59.325,00 (prezzo per il quale è avvenuta la vendita)
PQM
Letti gli artt.587 cpc e 177 disp.att. cpc
CONDANNA Giallo Verde al pagamento della somma di euro 51.594,39, come determinata in parter motiva.
DISPONE che il presente decreto costituisca titolo esecutivo in favore dei soggetti ai quali nella distribuzione della somma ricavata sia attribuito il credito da esso portato.
Si comunichi a cura della cancelleria (anche al professionista delegato alla formazione del piano di riparto).
Santa Maria Capua Vetere, lì 22/03/2012
Il Giudice dell’Esecuzione
Dr. Valerio Colandrea
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno