L’addebito sul conto corrente del beneficiario successivo al decesso dell’amministrato, benché non regolare, può essere insuscettibile di azione di ripetizione nel caso in cui sia relativo ad un compenso liquidato dal Giudice tutelare in favore dell’amministratore di sostegno, nonostante che fosse priva della relativa autorizzazione ad operare sul conto del beneficiario ove era censito.
L’ordine di bonifico in favore dell’amministratore di sostegno, benché sia stato impropriamente eseguito dalla banca con addebito direttamente dal conto del beneficiario oramai deceduto, non comporta alcun danno patrimoniale in favore dell’erede universale del beneficiario, posto in amministrazione di sostegno, ove la somma prelevata sia riferita ad un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su titolo definitivo.
Questa è la decisione assunta dal Giudice di Pace di Busto Arsizio Simona Sbrana con la sentenza n. 500 del 4 maggio 2021.
È accaduto che con atto di citazione l’erede universale conveniva in giudizio una banca al fine di ottenere la restituzione di una somma prelevata post-mortem, illegittimamente corrisposta all’amministratore di sostegno del beneficiario, in forza di un provvedimento di liquidazione del Giudice Tutelare.
In particolare, il pagamento veniva effettuato dalla banca con bonifico allo sportello direttamente dal conto del defunto.
Parte attrice lamentava l’impossibilità dell’amministratore di compiere atti relativi al conto corrente del beneficiario deceduto, dal momento che, sopraggiunta la morte del beneficiario, l’amministrazione di sostegno cessa immediatamente e subentrano gli eredi, ai quali competono le incombenze conseguenti.
Tuttavia, il Giudice rilevava che, benché il Giudice Tutelare non avesse autorizzato l’amministratore ad operare direttamente sul conto del beneficiario deceduto, dal canto suo, la banca convenuta aveva provveduto ad effettuare il pagamento in virtù di un provvedimento giudiziale immediatamente esecutivo, riferito ad un credito certo, liquido ed esigibile; d’altronde parte attrice non aveva provveduto ad impugnare la relativa ordinanza che aveva liquidato la somma all’amministratore.
Per tali ragioni, il Giudice rigettava la domanda attorea e compensava le spese tra le parti.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: APPLICABILE IN VIA GENERALE QUALE STRUMENTO DI PROTEZIONE
IL GIUDICE PUÒ DEMANDARE ALL’AMMINISTRATORE IL POTERE DI PRESTARE IL CONSENSO INFORMATO
Sentenza | Tribunale di Vercelli, Pres. Marozzo Est. Bianconi | 31.10.2014 | n.147
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