ISSN 2385-1376
Testo massima
Risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., comma 2, per ritardato pagamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria delle somme oggetto di rimborso Irpeg.
Nel caso di rimborso IRPEG non si può negare il diritto del contribuente al risarcimento del maggior danno da ritardo nel rimborso IRPEG; salvo adottare particolare rigore nella valutazione della prova di tale danno, proprio in ragione della specialità della fattispecie tributaria.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, con ordinanza n. 28332 del 18.12.2013, la quale ha rimesso la questione dinanzi la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in altra composizione, affinché quest’ultima si attenga al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e proceda ad una rigorosa valutazione della prova del maggior danno.
Un contribuente ha proposto ricorso per cassazione chiedendo tra l’altro il risarcimento del maggior danno subito ex art. 1224 cc, comma 2, da svalutazione monetaria; danno che sarebbe derivato dalla ritardata corresponsione da parte dell’Amministrazione Finanziaria del rimborso Irpeg richiesto dal Contribuente stesso. L’Amministrazione Finanziaria si è difesa affermando che in materia di Irpeg l’esecuzione dei rimborsi sono regolamentati dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 ss., i quali nulla prevedono in merito al risarcimento del maggior danno. In particolare, il pagamento degli interessi per rimborso di imposte è regolamentato dal richiamato D.P.R. n. 602 del 1973, agli artt. 44 e 44 bis, i quali nulla dispongono in merito alla corresponsione di altri interessi per danni.
La Corte di Cassazione richiamando anche l’orientamento già assunto dalle Sezione Unite ha affermato che “può liquidarsi il danno da svalutazione monetaria, sempre che il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell’inflazione e salva l’applicazione, imposta dalla specificità della disciplina dell’obbligazione tributaria, di un particolare rigore nella valutazione del materiale probatorio” (Cass. SS.UU. n. 16871/07; conforme, Cass. Sez. Trib., n. 26403/10).
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, quindi, ha errato nel ritenere non applicabile nel caso di specie l’art. 1224 c.c., comma 2, atteso che non può negare in astratto il diritto del contribuente al risarcimento del maggior danno da ritardo nel rimborso IRPEG, per contro deve adottare particolare rigore nella valutazione della prova di tale danno fornita dal Contribuente, che deve essere concreta e rigorosa, in ragione della specialità della fattispecie tributaria.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16350-2011 proposto da:
BANCA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– resistente –
avverso la sentenza n. 124/04/2010 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA del 14.1.2010, depositata il 27/04/2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
“La società BANCA ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., comma 2, sui ritardati pagamenti delle somme oggetto di rimborso Irpeg risultanti dalle dichiarazioni dei redditi mod. 760 per gli anni d’imposta dal 1988 al 19% (escluso il 1992).
La Commissione Tributaria Regionale – dopo una serie di astratte affermazioni in diritto (concernenti gli elementi costitutivi del fatto illecito, la non configurabilità del danno esistenziale, la non risarcibilità della lesione del “diritto alla tranquillità”), del tutto scollegate dalla fattispecie concretamente sottoposta sul giudizio – ha motivato la propria decisione affermando che “in materia di Irpeg le regole riguardanti l’esecuzione dei rimborsi sono espresse dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 e seguenti, i quali nulla stabiliscono a proposito del risarcimento del danno. In particolare il pagamento degli interessi per rimborso di imposte è regolamentato, come già detto, dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 44 e 44 bis, che, appunto, non prevedono la corresponsione di altri interessi per danni”.
Il ricorso si articola su tre motivi riferiti, i primi due, alla violazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa escludendo l’applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni pecuniarie del Fisco (primo motivo) ed equiparando la domanda della contribuente di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, ad una domanda di risarcimento del danno esistenziale (secondo motivo); con il terzo motivo, infine, la ricorrente deduce la nullità della statuizione sulle spese della sentenza impugnata per assoluta assenza di motivazione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4. Il primo motivo appare fondato.
L’affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui la domanda della contribuente di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, andrebbe respinta perchè la disciplina dettata in materia di rimborsi IRPEG dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 44 e 44 bis non prevede la “corresponsione di altri interessi per danni” contrasta con l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui anche con riferimento alle pretese restitutorie vantate dal contribuente nei confronti dell’Erario opera il principio che, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria, può liquidarsi il danno da svalutazione monetaria, sempre che il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell’inflazione e salva l’applicazione, imposta dalla specificità della disciplina dell’obbligazione tributaria, di un particolare rigore nella valutazione del materiale probatorio (sent. SSUU n. 16871/07; conforme. Sez. Trib. nn. 26403/10).
La Commissione Tributaria Regionale ha dunque errato nel ritenere non applicabile nel caso dell’obbligazione di rimborso IRPEG il disposto dell’art. 1244 c.c., comma 2, in quanto non si può negare in astratto il diritto del contribuente al risarcimento del maggior danno da ritardo nel rimborso IRPEG; salvo adottare particolare rigore nella valutazione della prova di tale danno, proprio in ragione della specialità della fattispecie tributaria. Si propone quindi l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, e la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in altra composizione, perchè questa si attenga al principio di diritto sopra enunciato e pertanto – ritenuta l’astratta risarcibilità del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, da ritardo nel pagamento dei rimborsi IRPEG – proceda alla concreta e rigorosa disamina delle prove al riguardo offerte dalla contribuente, verificando che la domanda della stessa risulti sorretta non dalla mera allegazione della sua qualità di imprenditore e dalla mera deduzione del fenomeno inflattivo come fatto notorio, bensì da specifiche indicazioni in ordine al danno derivatole dalla indisponibilità del denaro determinata dall’inadempimento dell’Erario“; che l’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all’adunanza della camera di consiglio, ove peraltro non è intervenuta; che parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che si atterrà al principio di diritto richiamato nella relazione trascritta in motivazione e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2013
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 102/2013