Provvedimento segnalato dal Dott. Donato Giovenzana, Legale d’impresa con nota di accompagnamento
Ai fini dell’ammissione al passivo, i crediti derivanti da scoperti di conto corrente non richiedono necessariamente la produzione di tutti i documenti giustificativi delle singole operazioni, nonostante la posizione di terzietà del fallimento in quanto hanno una valenza probatoria in caso di mancanza di una contestazione seria e specifica del contenuto degli stessi da parte della curatela.
Al fine di assolvere al proprio onere probatorio la banca, nell’insinuare al passivo fallimentare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali. Il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l’onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, I sez. civ, Pres. Genovese – Rel. Pazzi, con l’ordinanza n. 27201 del 23.10.2019.
Secondo la Suprema Corte, la banca, ove prospetti una sua ragione di credito verso il fallito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente e ne chieda l’ammissione allo stato passivo, ha l’onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, assolvendo il relativo onere secondo il disposto della norma generale dell’art. 2697 c. c. attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, ai sensi dell’art. 1832 cod. civ., derivano, ma soltanto tra le parti del contratto, dall’approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni. Tale principio trova fondamento nella posizione di terzietà assunta dal curatore.
Ciò tuttavia non significa, ad avviso degli Ermellini, che in ambito di insinuazione al passivo l’estratto conto debba essere considerato in via generalizzata come privo di qualsiasi valore probatorio. Al contrario il credito della banca deve essere provato con l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, che comporta l’indicazione di tutte le operazioni, a partire dalla prima sino alla chiusura, mentre è insufficiente il riferimento al saldo registrato alla data di chiusura del conto e alla documentazione relativa all’ultimo periodo del rapporto, dato che quest’ultima non consente di verificare gli importi addebitati nei periodi precedenti per operazioni passive e quelli relativi agli interessi, la cui iscrizione nel conto ha condotto alla determinazione dell’importo che costituisce la base di computo per il periodo successivo.
Il giudice delegato o, in sede di opposizione, il Tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, sono tenuti a prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d’ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ISTANTE DEVE PROVARE SIA L’AVVENUTO PAGAMENTO SIA LA MANCANZA DI UNA CAUSA CHE LO GIUSTIFICHI
IN MANCANZA DI SPECIFICHE ALLEGAZIONI LA DOMANDA NON PUÒ ESSERE ESAMINATA
Sentenza | Tribunale di Catanzaro, Sez. I, Giudice Rosanna Scillone | 25.07.2019 | n.1450
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-listante-deve-provare-sia-lavvenuto-pagamento-sia-la-mancanza-di-una-causa-che-lo-giustifichi
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA CHE AGISCE IN GIUDIZIO HA L’ONERE DI DOCUMENTARE L’ANDAMENTO DEL RAPPORTO
IL CRITERIO DEL SALDO ZERO SI PUÒ APPLICARE SOLTANTO NELLE AZIONI RECUPERATORIE
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. I. civ., Pres. De Chiara – Rel. Marulli | 26.09.2019 | n.24049
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-il-correntista-che-agisce-in-giudizio-ha-lonere-di-documentare-landamento-del-rapporto
AMMISSIONE AL PASSIVO: ESTRATTI CONTO SUFFICIENTI A FORNIRE LA PROVA DEL CREDITO DELLA BANCA
IN MANCANZA DI SPECIFICHE CONTESTAZIONI DEL CURATORE, IL TRIBUNALE DEVE PRENDERE ATTO DELL’EVOLUZIONE STORICA DEL RAPPORTO
Ordinanza | Cassazione Civile, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Pazzi | 12.09.2018 | n.22208
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammissione-al-passivo-estratti-conto-sufficienti-a-fornire-la-prova-del-credito-della-banca
ESTRATTI CONTO: IN ASSENZA DI CONTESTAZIONI DEL CURATORE FALLIMENTARE, FORNISCONO PIENA PROVA DEL CREDITO VANTATO
IDONEI ALLA RICOSTRUZIONE DELL’INTERO RAPPORTO OVE CORRELATI DA ULTERIORI DOCUMENTI
Ordinanza | Cassazione civile, sezione quarta, Pres. Ragonesi, Rel. Cristiano | 07.06.2017 | n.11657
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/estratti-conto-in-assenza-di-contestazioni-del-curatore-fallimentare-forniscono-piena-prova-del-credito-vantato
ESTRATTI CONTO: NON SONO L’UNICO MEZZO AI FINI DELLA PROVA DEL CREDITO
IN MANCANZA LA RICOSTRUZIONE PUÒ DESUMERSI DA ULTERIORI DOCUMENTI, NON ESSENDO PREVISTE LIMITAZIONI
Sentenza | Cassazione civile sez. I Pres. Nappi – Rel. Mercolino | 13.03.2017 | n.6384
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/estratti-conto-non-sono-lunico-mezzo-ai-fini-della-prova-del-credito
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