ISSN 2385-1376
Testo massima
La prova delle anticipazione effettuate (dunque la prova del perfezionamento del singolo contratto di finanziamento) si desume dagli accrediti degli importi delle singole fatture effettuati dalla Banca in conto corrente ordinario, nella colonna avere (con contestuale annotazione del debito da restituzione nella colonna dare del conto anticipi); la banca non deve produrre i moduli relativi alla richiesta di anticipazione dei crediti derivanti dalle singole fatture, con accettazione da parte della banca.
Ai fini della prova delle singole anticipazioni, la banca non deve produrre la singole fatture oggetto di cessione pro solvendo dei crediti in quanto assumono rilievo nel caso d’insolvenza del debitore ceduto, poiché in tale momento, in assenza della riscossione da parte della banca del valore del credito, nasce il debito da restituzione delle anticipazioni garantito dalla cessione dei crediti.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Nola, nella persona del dott. Tedesco, Giudice rel. D’Inverno, con il decreto del 17.07.14 a definizione del giudizio di opposizione ex art.98 lf, proposto da una Banca, il cui credito derivante da un conto anticipi era stato escluso, sull’erroneo presupposto che non fossero state prodotte le singole fatture oggetto di cessione, domiciliate presso la banca.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione ben evidenziando che la banca non ha l’obbligo di produrre i singoli moduli di cessione, ne tantomeno le relative fatture in quanto la prova del credito scaturisce delle annotazioni delle singole anticipazioni sul conto corrente ordinario ed, in particolare, dagli accrediti degli importi delle singole fatture effettuato dalla banca in conto corrente ordinario, nella colonna avere (con contestuale annotazione del debito da restituzione nella colonna dare del conto anticipi).
Il Tribunale di Nola ha fondato la propria decisione anche sull’ulteriore rilievo, incidentale ma assorbente, che i detti estratti conto non erano stati contestati dal curatore durante la verifica dei crediti.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 430/2014