Poiché l’anteriorità del credito assume il significato di elemento costitutivo del diritto del creditore di partecipare al concorso, nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare qualora il credito sia fondato su una scrittura privata, L’ECCEZIONE DI INOPPONIBILITÀ PER DIFETTO DI DATA CERTA NON PUÒ INTENDERSI COME ECCEZIONE IN SENSO STRETTO in quanto nell’esecuzione concorsuale L’ANTERIORITÀ DEL CREDITO, DUNQUE, ASSUME I CONNOTATI DI UN ELEMENTO COSTITUTIVO DEL DIRITTO DI PARTECIPARE AL CONCORSO E, QUINDI, ALLA DISTRIBUZIONE DELL’ATTIVO FALLIMENTARE.
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