Testo massima
Il mandato
professionale può essere conferito anche in forma orale, sempreché la relativa
prova risulti, quantomeno in via presuntiva, da idonei indizi plurimi, precisi
e concordanti.
Poiché il
curatore è terzo estraneo ai fatti costitutivi del diritto azionato e quindi
non è possibile deferire allo stesso giuramento de scientia, il curatore non
legittimato ad eccepire una prescrizione presuntiva relativamente ad un preteso
credito vantato nei confronti del fallito.
Questi i principi affermati dal Tribunale di
Napoli- VII Sezione Civile- Fallimentare, Presidente e Relatore Dott. Angelo
Del Franco, nell’ambito di un procedimento ex art. 98 lf avente ad oggetto la
richiesta di ammissione al passivo in via privilegiata di un credito relativo a
compensi professionali, maturati dal difensore della società in bonis.
In particolare, il Tribunale, nell’esaminare
preliminarmente le eccezioni della curatela, rileva come, per gli incarichi di
prestazione d’opera professionale, non sia normativamente richiesto alcun
requisito di forma scritta, né ad substantiam
né ad probationem, potendo
l’affidamento dell’incarico avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare,
chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà del soggetto convenuto per il
pagamento del compenso di avvalersi dell’attività e dell’opera del
professionista.
Il Tribunale, pertanto, afferma come il mandato
professionale possa essere conferito anche in forma orale, sempreché la
relativa prova risulti, quantomeno in via presuntiva, da idonei indizi plurimi,
precisi e concordanti.
Il Tribunale aggiunge, poi, come la prova di un
negozio giuridico anteriore al fallimento, nel caso in cui la legge non
richieda la forma scritta ad substantiam
o ad probationem, possa essere
fornita con qualunque mezzo di prova e quindi anche tramite presunzioni.
Nella fattispecie sottoposta all’esame, il Tribunale
ha ritenuto che la prova in via presuntiva fosse integrata sulla base delle
procure alle liti scritte con data certa e precisamente con l’impronta del
timbro della cancelleria dell’ufficio giudiziario procedente (agli atti) e
della mancata specifica contestazione da parte della resistente dell’effettivo
espletamento dell’attività professionale di cui al ricorso in data anteriore al
fallimento.
Il Tribunale, poi, procede all’esame di altra
eccezione sollevata dalla curatela ed, in particolare, quella concernente la
prescrizione presuntiva.
Sul punto, il Collegio partenopeo, muovendo dalla
posizione di terzietà del curatore ai fatti costitutivi del diritto azionato,
e, quindi, della impossibilità di deferire allo stesso, giuramento de scientia,
rileva che il medesimo curatore non è legittimato ad eccepire una prescrizione
presuntiva relativamente ad un preteso credito vantato nei confronti del
fallito, anche perché il superamento reale ed effettivo di una tale eccezione
non può derivare da un mero giuramento de
notitia, in quanto si tratta di un giuramento che investe solo la
conoscenza eventuale di una determinata circostanza (pagamento o mancato
pagamento) e quindi di un mezzo di prova che rimane estraneo alla certa realtà
degli eventi relativi ai rapporti intercorsi fra le parti, la quale certezza
soltanto potrebbe giustificare il superamento di una eccezione di prescrizione
presuntiva e non estintiva.
Il Tribunale procede, infine, alla verifica ed
alla quantificazione dei compensi del professionista ricorrente, riconoscendo
il diritto dello stesso al minimo tariffario degli onorari (visto l’esito
negativo dei procedimenti patrocinati dal medesimo) ed escludendo le voci
tariffarie non provate con documentazione munita di data certa, nonché le spese
anticipate non documentate.
Sulla base di tale iter argomentativo, il
Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso e per l’effetto ammesso il credito
al passivo.
Testo del provvedimento
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