Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa
Nell’insinuare al passivo fallimentare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente la banca ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali.
Al contempo, il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha a sua volta l’onere di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito relativamente alle contestazioni sollevate.
Il giudice delegato o, in sede di opposizione, il Tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto contrattuale come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d’ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti, che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.
Con l’ordinanza n. 22208 del 12 settembre 2018, la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile – Pres. De Chiara, Rel. Pazzi – è intervenuta a fare chiarezza in tema di onere della prova gravante in capo alla banca che richieda l’ammissione al passivo del proprio credito derivante da un saldo di conto corrente.
Più in particolare, la pronuncia affronta il problema della opponibilità degli estratti conto alla curatela, o meglio della applicabilità del meccanismo di non-contestazione delle appostazioni contabili in essi contenute, alla luce della posizione di terzietà propria del curatore fallimentare.
Il preliminare esame del contesto normativo è utile a delimitare i termini della questione.
1832 CC APPROVAZIONE DEL CONTO |
L’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro s’intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze.
L’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni [c.c. 2162; c.p.c. 266]. L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza [c.c. 2964], entro sei mesi dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata [c.c. 1857]. |
119 COMMA 2 E COMMA 3 TUB – COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA |
COMMA 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. |
COMMA 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. |
La vicenda all’attenzione della Suprema Corte origina dalla domanda di insinuazione al passivo presentata da una banca innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avente ad oggetto il saldo debitore di un conto corrente e di tre rapporti anticipi, rigettata dal Giudice delegato, in quanto non adeguatamente suffragata in via documentale.
Spiegata opposizione allo stato passivo, il Collegio riteneva che l’istituto di credito non avesse adeguatamente assolto l’onere probatorio cui era tenuto, avendo prodotto rispetto al contratto di conto corrente solo gli estratti conto, inopponibili alla curatela senza il supporto della documentazione relativa allo svolgimento del rapporto; quanto ai conti anticipi – invece – mancava la prova dell’effettiva erogazione degli importi in favore del correntista, la cui dimostrazione non poteva essere evinta dalle risultanze del conto corrente ove le somme erano state girate, stante la loro inopponibilità alla curatela.
Avverso il provvedimento di rigetto dell’opposizione, la Banca ha quindi promosso ricorso per cassazione, motivandolo – tra l’altro – sul presupposto che il Tribunale aveva erroneamente negato valenza probatoria agli estratti integrali del conto corrente, apprezzandoli in modo avulso dagli altri documenti prodotti e dalla condotta processuale del curatore, poiché le risultanze degli estratti di conto corrente, costituenti quanto meno prove atipiche, potevano essere disattese soltanto in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni, mai effettuate nel caso di specie dal curatore; la dimostrazione del credito della banca in sede di insinuazione al passivo doveva invece essere fornita mediante la produzione del contratto e dei relativi estratti integrali del conto, salvo approfondimenti istruttori in presenza di contestazioni di singole operazioni da parte del curatore o del giudice delegato.
Il tema è assai noto e dibattuto nella giurisprudenza che, nel corso degli ultimi anni, si è cimentata nella risoluzione di simili questioni, involgendo questioni che attengono – da un lato – alla posizione di terzietà della curatela rispetto ai rapporti tra la banca ed il correntista-fallito e – dall’altro – al valore probatorio in sé delle risultanze degli estratti conto, in seno al procedimento di verifica dei crediti insinuati, all’interno del quale è necessario individuare l’operatività ed i limiti del principio di non contestazione.
Avuto riguardo alla disciplina generale – richiamando Cass. n. 6465 del 2001 – gli estratti conto indicati dall’art. 1832 c.c. e dall’art. 119 TULB, quando non siano stati tempestivamente contestati o impugnati, sono assistiti da una presunzione di veridicità circa le risultanze del conto, con effetti vincolanti anche per il fideiussore. Ovviamente, l’approvazione anche tacita degli estratti conto non preclude (v. Cass. n. 4788 del 1984, n. 1112 del 1984, n. 4735 del 1986, n. 6736 del 1995), né le contestazioni indicate nel comma secondo dell’art. 1832 c.c., né quelle altre che attengano alla validità (iscrizione a debito fondate su negozi nulli, annullabili, o comunque su situazioni illecite) o all’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i rispettivi accrediti o addebiti.
Ma tale meccanismo di “approvazione tacita” può estendersi anche alla curatela del fallimento?
Secondo tale risalente pronuncia, nei rapporti tra la banca e la curatela fallimentare del correntista, gli estratti non-contestati non avrebbero analogo valore probatorio “[…] in conseguenza della estraneità della curatela al rapporto tra la banca e il correntista medesimo e, ancora, dell’estraneità della stessa proprio a quel particolare regime (forma scritta della trasmissione dell’estratto conto, specificità e tempestività delle contestazioni, approvazione tacita, decadenza dall’impugnazione), che la norma dell’art. 1832, applicabile ex art. 1857 alle altre operazioni regolate in conto corrente, ha configurato allo scopo di rendere il conto periodicamente certo e definito tra le parti”.
“In definitiva – sostenevano gli Ermellini nel citato arresto – “non è giuridicamente possibile opporre alla curatela, nel fallimento del correntista, gli effetti che dall’approvazione anche tacita del conto e dalla decadenza dalle impugnazioni derivano ex art. 1832 c.c. tra le parti del contratto”.
La giurisprudenza di merito si è sovente attestata su una applicazione rigida di tale orientamento, finendo per addossare in capo alla Banca un onere probatorio che – ai limiti della “probatio diabolica” – imponeva all’istituto la faticosa e puntuale ricostruzione dello svolgimento del rapporto bancario, attraverso la produzione della documentazione “sottostante” alle operazioni regolate in conto.
Così opinando, si è però giunti all’assurdo di negare qualsivoglia valore probatorio – anche in termini di elemento indiziario o prova atipica – alle risultanze degli estratti conto, almeno in mancanza di una rigorosa prova della avvenuta trasmissione degli stessi al correntista-fallito nel corso del rapporto.
Da tempo, tuttavia, tale rigida impostazione avrebbe meritato una rimeditazione, alla luce della valorizzazione del principio di “non contestazione” quale cardine del processo civile, soprattutto per effetto della novellata formulazione dell’art. 115 c.p.c., che impone al giudice di porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
A ben vedere s’incrociano – nel caso di specie – i due profili del diritto sostanziale e del diritto processuale.
Nell’ambito del contenzioso bancario, non si dubita che la produzione degli estratti conto in giudizio nei confronti del correntista costituisca una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione, che determina, in mancanza di specifica contestazione da parte del cliente, la presunzione della sua approvazione: (cfr. Cass. Civ. n. 9427 del 1990 e n. 11084 del 1993).
Ma se tale meccanismo di non contestazione (rectius, di approvazione tacita) degli estratti può operare sul piano sostanziale solo nei rapporti Banca-cliente, dal punto di vista processuale non può negarsi alla produzione in giudizio degli estratti conto – nei confronti della controparte-curatela – l’esplicazione di un qualche effetto, almeno sotto il profilo della specifica “deduzione” ed “allegazione” dei fatti posti a fondamento della domanda.
Se dunque può essere ragionevole non coinvolgere la curatela negli effetti di presunzione di veridicità che derivano dal meccanismo negoziale sostanziale di cui all’art. 1832 c.c., essa, in quanto parte del processo, non può essere ritenuta esonerata dagli oneri di contestazione di cui sopra (artt. 115 e 167 c.p.c.), diversamente producendosi l’attribuzione di una situazione processuale di vantaggio per il fallimento e di pregiudizio per il creditore-Banca, costretto a “sobbarcarsi” un onere probatorio aggravato.
Nel solco di tale ragionamento s’inscrive la pronuncia della Corte di Cassazione oggi in commento.
Per i giudici di Piazza Cavour, resta fermo il principio per il quale la banca ha l’onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, ai sensi dell’art. 1832 cod. civ., derivano, ma soltanto tra le parti del contratto, dall’approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni (Cass. 9/5/2001 n. 6465, Cass. 26/1/2006 n. 1543).
Ciò tuttavia non significa che in ambito di insinuazione al passivo l’estratto conto debba essere considerato in via generalizzata come privo di qualsiasi valore probatorio.
La Corte ribadisce che il collegio dell’opposizione deve valutare “la completezza ed esaustività delle schede integrali prodotte dalla creditrice, che rappresenta(va) la premessa logica indispensabile per procedere al successivo consequenziale apprezzamento della ulteriore produzione documentale. E del resto non può trascurarsi di osservare che l’ammissibilità di prove atipiche, che proprio con riguardo al caso di specie è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di merito oltre che in dottrina, imponeva all’organo giudicante di tenerne conto, in considerazione dell’assoluta mancanza di contestazioni provenienti dalla curatela fallimentare” (Cass. 8/8/2013 n. 19028).
Ebbene – prosegue il Supremo Collegio – sebbene nei confronti della curatela non operino gli effetti di cui all’art. 1832 cod. civ., lo stesso procedimento di insinuazione al passivo e di successiva opposizione fungano da procedimento di rendicontazione al fine dell’individuazione della esatta consistenza del credito vantato dalla banca e contribuiscano a fornire all’estratto conto che rappresenti l’intera evoluzione storica dello svolgimento del rapporto un valore di prova a suffragio delle ragioni dell’istituto di credito che abbia presentato insinuazione al passivo.
Attraverso la “rendicontazione” offerta con la produzione degli estratti conto, la banca, a prescindere dagli estratti inviati al fallito ed eventualmente approvati prima dell’apertura del concorso, deduce ed allega l’esistenza e l’intera evoluzione del rapporto.
Per la Cassazione, a fronte di questa produzione, non si può trascurare di considerare che sul curatore incombe il dovere di procedere a una verifica della documentazione prodotta dal creditore che si insinua al passivo e dunque di controllo delle emergenze dell’estratto conto secondo le risultanze in suo possesso.
Ed è proprio la pregnanza di questo obbligo di verificazione che consente il parallelismo con il procedimento di rendimento del conto e la valorizzazione dell’estratto conto integrale prodotto, così analizzato, quale prova.
A un simile, puntuale, controllo farà seguito un obbligo di specifica contestazione, in particolare, della verità storica delle singole operazioni oggetto di rilevazione contabile che non trovino adeguato riscontro.
In presenza di siffatte confutazioni da parte del curatore l’istituto di credito avrà l’onere, ex art. 95, comma 2, legge fall. o quanto meno in sede di opposizione, di arricchire la documentazione prodotta con atti idonei ad attestare l’effettivo svolgimento delle operazioni oggetto di rilevazione contabile in contestazione.
Per contro, ove il curatore, costituendosi o meno in sede di opposizione, nulla abbia osservato in merito all’evoluzione del conto nel senso rappresentato negli estratti prodotti, il Tribunale non potrà che prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto contrattuale nei termini rappresentati all’interno dell’estratto conto integrale depositato, né potrà pretendere ulteriore documentazione a suffragio dei fatti storici in questo modo risultanti, pur mantenendo, come per regola generale, ogni più ampia possibilità di sollevare d’ufficio le eccezioni, non rilevabili ad esclusiva istanza di parte, giustificate in base ai fatti in tal modo acquisiti in causa.
In conclusione, nel cassare la decisione impugnata con l’affermazione del principio di diritto sopra evidenziato, la Suprema Corte ha sancito l’erroneità della pronuncia del Tribunale, nella parte in cui si è limitato a constatare l’inidoneità degli estratti conto prodotti a fornire la prova dell’evoluzione del rapporto e dell’esistenza del credito finale e ha così addossato al creditore istante un onere di integrazione del materiale istruttorio già depositato non correlato al contenuto di rilievi compiuti dal curatore rispetto alle risultanze degli estratti conto messi a disposizione della procedura.
La pronuncia è destinata ad assumere una portata decisiva ai fini della definizione (attualmente altalenante) dei giudizi di opposizione allo stato passivo afferenti a rapporti bancari.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ESTRATTI CONTO: NON SONO L’UNICO MEZZO AI FINI DELLA PROVA DEL CREDITO
IN MANCANZA LA RICOSTRUZIONE PUÒ DESUMERSI DA ULTERIORI DOCUMENTI, NON ESSENDO PREVISTE LIMITAZIONI
Sentenza | Cassazione civile sez. I Pres. Nappi – Rel. Mercolino | 13.03.2017 | n.6384
ESTRATTI CONTO: IN ASSENZA DI CONTESTAZIONI DEL CURATORE FALLIMENTARE, FORNISCONO PIENA PROVA DEL CREDITO VANTATO
IDONEI ALLA RICOSTRUZIONE DELL’INTERO RAPPORTO OVE CORRELATI DA ULTERIORI DOCUMENTI
Ordinanza | Cassazione civile, sezione quarta, Pres. Ragonesi, Rel. Cristiano | 07.06.2017 | n.11657
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