ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di riconoscimento della prededuzione, di cui all’art. 111, secondo comma LF, i professionisti incaricati a predisporre la proposta di concordato preventivo rientrano nella detta categoria in quanto abbiano portato alla ammissione del concordato preventivo.
In tal modo viene, infatti, rispettato il criterio finalistico dell’istituto atteso che da un lato, vi è il collegamento tra l´attività professionale e la procedura concordataria e, dall´altro, è soddisfatto l´interesse creditorio, coincidente con la attribuzione della facoltà di accedere alla procedura concorsuale alternativa al fallimento.
Questo il principio espresso dal Giudice Delegato dott. Mauro Martinelli, del Tribunale di Rovigo, nel verbale di stato passivo dichiarato esecutivo in data 12/12/2013.
L’adito Giudicante si è cosi pronunciato su un tema molto controverso esaminando con attenzione le ipotesi in cui l’attività dei professionisti incaricati alla predisposizione della procedura concordataria sia da ricondurre nella categoria dei crediti prededucibili.
Ed invero, precisa il Giudice che laddove la mancata omologazione del concordato sia dipesa da una libera scelta dei creditori, tale comportamento non pregiudica la funzionalità della prestazione professionale, né la sua utilità, nei termini specificati tale per cui la prededuzione dovrà essere comunque riconosciuta.
Diversamente non può riconoscersi la prededuzione nell’ipotesi in cui la mancata omologazione dipende da una negativa valutazione sulla fattibilità giuridica o economica, nei limiti consentiti al Tribunale, e tanto in virtù dell’insegnamento della Suprema Corte; cfr. Cass., S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521
Ugualmente non si riconosce la prededuzione per le attività professionali prestate nell´interesse del debitore, che non abbiano portato al deposito di una proposta concordataria poi ammessa, poiché mancherebbe la “funzionalità” richiesta dall´art. 111, II comma l.f.
Se è vero, infatti, che con il solo deposito della domanda di autorizzazione alla presentazione della proposta concordataria da parte di una società, che già si trova in stato di insolvenza, deriva quel collegamento funzionale-temporale che giustifica la retrodatazione degli effetti in chiave di tutela del ceto creditorio e rispetto della par condicio creditorum, altrettanto non può affermarsi per riconoscere al professionista la prededuzione in mancanza di una utilità dei creditori intesa, quale opportunità di soddisfazione del credito nell’ambito della procedura di conocrdato preventivo.
Il riconoscimento della prededuzione a tali crediti trae origine anche dalla valorizzazione dell´abrogazione dellart. 182 quater, IV comma l.f. – che prevedeva espressamente la prededucibilità dei compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli artt. 161, III comma e 182 bis I comma l.f..
Ed invero, l´abrogazione della detta norma di certo non può essere considerata esclusione della prededuzione per un soggetto che è sempre stato equiparato ad un ausiliario giudiziale, ma l´espressione di una precisa scelta ermeneutica operata dal legislatore: l´elisione di un’endiadi, visto il portato dell´art. 111, II comma l.f., e l’esplicitazione di una volontà ampliativa del beneficio della prededuzione anche alle altre figure professionali coinvolte nella predisposizione del concordato, istituto rivitalizzato dal legislatore ed il cui accesso ha evidentemente voluto favorire.
Inoltre, il conferimento di un incarico professionale, successivamente al deposito della domanda in bianco, deve ritenersi atto di straordinaria amministrazione poiché, pur avendo una valenza conservativa del patrimonio, è destinato ad incidere sensibilmente sull’attivo e richiede una valutazione di congruità e opportunità da parte del Tribunale, anche perché non rientrante negli “atti necessitati” per lo svolgimento della attività aziendale.
Proprio in virtù delle medesime considerazioni giuridiche, deve, invece, essere riconosciuta la prededuzione per i compensi spettanti per la attività professionale di presentazione della domanda di fallimento, poiché si ritiene di aderire alla tesi giurisprudenziale che impone la difesa tecnica per la domanda de qua, in assenza di espressa deroga normativa all’art. 82 c.p.c. il Giudice, pertanto, ammette nei termini indicati dalla proposta del curatore, oltre interessi ex art. 54 l.f. in privilegio.
Testo del provvedimento
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