Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 L. Fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2 L. Fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio “ex ante” rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 163 L. Fall., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria.
In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio “ex ante” rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.
L’ammissione al passivo in prededuzione del credito del professionista che abbia assistito il debitore nel concordato preventivo è subordinata ad una valutazione di inerenza necessaria agli scopi della procedura, da accertare ex ante dal giudice di merito – secondo la categoria della funzionalità dell’art. 111 l.fall. – nel successivo fallimento che segua l’insuccesso del concordato e sempre che la procedura sia stata aperta, con pienezza di effetti concorsuali e così ponendo i creditori nella condizione di esprimersi sulla proposta. Nella fattispecie, alla scadenza – già prorogata – del termine dato dal tribunale dopo la domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall., il debitore non aveva depositato alcun atto e, all’ultimo giorno, formulava una rinuncia, mentre la prestazione, durante il periodo, era stata conferita ad un dottore commercialista, come advisor contabile, ammesso al passivo in privilegio solo per una parte della somma insinuata al passivo.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Amendola- Rel.Ferro nella sentenza n. 42093 del 31.12.2021.
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