Il decreto ingiuntivo non opposto, ma privo della dichiarazione ex art. 647 c.p.c., non è sufficiente all’ammissione al passivo fallimentare.
Nel momento in cui non è opponibile al fallimento il decreto ingiuntivo, neppure le relative spese possono essere ammesse, in quanto ove sia mancato il decreto ex art. 647 c.p.c., prima del fallimento, resta inopponibile anche l’ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base al decreto provvisoriamente esecutivo ed il creditore non può ottenere l’ammissione al passivo per il credito costituito dalle spese sopportate per il giudizio monitorio e per l’iscrizione dell’ipoteca.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, VI -I sez. civ., Pres. Didone – Rel Vella con l’ordinanza n. 24157 del 30 ottobre 2020.
Una società ricorreva avverso il decreto con cui il Tribunale di Novara accoglieva solo parzialmente l’opposizione allo stato passivo fallimentare, sulla base del rilievo per cui il credito azionato portato dal decreto ingiuntivo – non opposto, ma privo della dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c., – correttamente fosse stato ritenuto inopponibile al fallimento, altresì escludendo dal passivo l’importo per le spese relative all’iscrizione della ipoteca giudiziale.
Sul punto il Collegio ha rilevato che lo stesso ricorso deduceva la non avvenuta emissione del decreto di esecutività ex art. 647 c.p.c. in data anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento ed ha pertanto ribadito il principio di diritto secondo cui “il decreto ingiuntivo non opposto, ma privo della dichiarazione ex art. 647 c.p.c., non è sufficiente all’ammissione al passivo fallimentare”.
In merito alla mancata ammissione delle spese per ipoteca giudiziale, la Corte ha confermato l’orientamento espresso dal Tribunale che correttamente si era attenuto al principio secondo cui secondo cui “nel momento in cui non è opponibile al fallimento il decreto ingiuntivo, neppure le relative spese possono essere ammesse, avendo questa Corte già affermato che, ove sia mancato il decreto ex art. 647 c.p.c., prima del fallimento, resta inopponibile anche l’ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base al decreto provvisoriamente esecutivo ed il creditore non può ottenere l’ammissione al passivo per il credito costituito dalle spese sopportate per il giudizio monitorio e per l’iscrizione dell’ipoteca“.
In ragione di tali rilievi, la Corte si è pronunciata per il rigetto del ricorso con l’ulteriore sanzione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R 115/2002.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:
IRRILEVANTE LA DEFINITIVA IN QUANTO OPPOSTO CON GIUDIZIO CANCELLATO DAL RUOLO E NON RIASSUNTO
Sentenza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel Vella | 26.02.2019 | n.56
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