ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini dell’ammissione al passivo del credito tributario, è sufficiente la esistenza del ruolo, in quanto titolo valido attestante il credito, senza dover attendere la formazione e la notifica della cartella esattoriale. L’Ufficio finanziario, inoltre, può presentare istanza di ammissione al passivo anche con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito ex art. 96, R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), con riserva di produzione dei documenti.
Questo è il principio di diritto sotteso all’ordinanza n. 1752 della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, pronunciata in data 5 novembre 2013 e pubblicata il 28 gennaio 2014.
Nel caso di specie, un ente di riscossione aveva proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Patti con cui era stata rigettata l’opposizione alla stato passivo dallo stesso proposta avverso l’esclusione del proprio credito insinuato tardivamente ex art. 101 L. Fall.
In particolare, ad avviso del ricorrente, l’impugnato provvedimento aveva erratamente ritenuto che il ritardo nella presentazione della istanza di ammissione tardiva al passivo del credito esattoriale fosse addebitabile all’opponente essendo comunque questo riferibile ai ritardi nella formazione del titolo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ebbene, i Giudici di legittimità, chiamati a pronunziarsi sul caso de quo, hanno rilevato che l’istanza di insinuazione tardiva va presentata entro il termine di un anno, ai sensi dell’articolo 101 della Legge Fallimentare, senza far riferimento alcuno alla formazione del ruolo ed all’emissione delle cartelle esattoriali che necessitano di termini più lunghi.
In motivazione hanno precisato che per aversi istanza di insinuazione al passivo, è sufficiente l’esistenza del ruolo, poiché questo costituisce valido titolo attestante il credito. Pertanto non sono necessarie né la formazione, né la notifica delle cartelle esattoriali. L’Amministrazione finanziaria può, altresì, presentare istanza di ammissione al passivo sia pure con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito con riserva di produzione dei documenti ai sensi dell’articolo 96 del Regio Decreto n. 267 del 1942.
Il Supremo Collegio ha, altresì, precisato che è proprio in relazione ai tempi strettamente necessari per tale attività che deve valutarsi la scusabilità del ritardo, il cui onere probatorio grava sull’Amministrazione finanziaria.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte, uniformandosi alla sentenza n.22437 pronunciata dalla stessa Corte il 10/12/2012 già oggetto di approfondimento su questa rivista) e dando seguito all’orientamento del Giudice di prime cure, ha rigettato il ricorso.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23127-2012 proposto da:
S. S. SPA (OMISSIS) – oggi R. S. SpA (per atto di fusione) – quale Agente della Riscossione per le Province della Regione Siciliana in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 20 (Studio Daniele Urbani), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO E. SRL in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa (OMISSIS), giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto nel procedimento R.G. 107/2012 del TRIBUNALE di PATTI del 12.7.2012, depositata il 20/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte rilevato che sul ricorso n. 23137/12 proposto dalla S. S. spa nei confronti del Fallimento E. srl il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati: considerato:
che la S. S. spa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso il decreto del Tribunale di Patti, dep. il 29.8.12, con cui veniva rigettata l’opposizione alla stato passivo proposto dalla S. avverso l’esclusione del proprio credito insinuato ex L. Fall., art. 101 in quanto detta insinuazione era stata tardivamente presentata.
che il fallimento intimato ha resistito con controricorso.
Osserva quanto segue.
Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della istanza di ammissione tardiva al passivo del credito esattoriale fosse addebitabile all’opponente essendo comunque questo riferibile ai ritardi nella formazione del titolo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il motivo appare manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato che per far valere il credito tributario nei confronti del fallimento l’Amministrazione finanziaria o l’esattore debbono presentare l’istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dalla L. Fall., art. 101, senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, possano di per sè costituire ragioni di scusabilità del ritardo la quale va, invece, valutata – in caso di presentazione ultra annuale dell’istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo – in relazione ai tempi strettamente necessari all’Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo (Cass 20910/11).
Deve ritenersi infatti che l’Amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, debba rispettare il termine annuale di cui alla L. Fall., art. 101 per la presentazione delle istanza tardive di insinuazione senza che i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e la emissione delle cartelle possano costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del citato termine di cui alla L. Fall., art. 101.
In altri termini, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, la stessa deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l’espletamento di tali incombenze.
Va, ad esempio, osservato che ai fini della presentazione della istanza di insinuazione al passivo, è sufficiente l’esistenza del ruolo, che costituisce titolo valido attestante il credito, senza dovere attendere la formazione e la notifica della cartella esattoriale (Cass 12019/11); parimenti l’Ufficio finanziario può presentare istanza di ammissione al passivo sia pure con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito ai sensi della L. Fall., art. 96 con riserva di produzione dei documenti.
E’ in relazione ai tempi strettamente necessari per lo svolgimento della predetta attività che deve valutarsi la scusabilità del ritardo – il cui onere probatorio grava sull’Amministrazione – in caso presentazione ultra annuale dell’istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo. (Cass 24445/10).
Può, ad esempio, avvenire che il fallimento venga dichiarato subito dopo la presentazione delle varie dichiarazioni dei redditi e che la formazione dello stato passivo si svolga in termini molto rapidi per cui l’Ufficio finanziario, che può iniziare la fase d’accertamento solo l’anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni, pur accelerando tutti gli adempimenti dovuti, si trovi nella impossibilità di rispettare il termine di cui alla L. Fall., art. 101.
In tal caso la Concessionaria deve fornire – come detto – esatta prova e documentazione della non imputabilità del ritardo.
Nel caso di specie, la valutazione del decreto risulta sostanzialmente conforme ai principi dianzi enunciati.
Il tribunale infatti, ha ritenuto che la domanda di insinuazione era tardiva e tale ritardo non appariva giustificato, non avendo l’opponente fornito alcuna giustificazione del proprio ritardo e non avendo chiesto la rimessione in termini.
In altri termini, il tribunale ha implicitamente ritenuto, che il periodo di un anno per potere proporre l’insinuazione fosse sufficiente per l’incombente.
L’Esattoria, del resto, non ha addotto di avere dedotto nell’atto di opposizione, specifici e circostanziati elementi atti a dimostrare la scusabilità del ritardo. Con il motivo si ribadisce la tesi che il ruolo è stato emesso nei termini di legge, ma tale argomento come in precedenza detto non è ragione idonea di giustificazione del ritardo annuale.
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..
P.Q.M. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Così deciso in Roma, il 29 luglio 2013.
Vista la memoria della S. S.;
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.000,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014
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Numero Protocolo Interno : 118/2014