ISSN 2385-1376
Testo massima
In sede di insinuazione al passivo, il deposito del decreto ingiuntivo, ove vi sia l’espresso riferimento al rapporto bancario per cui si agisce, è sufficiente a conferire la data certa ex art. 2704 c.c..
In particolare, secondo il Tribunale, l’anteposizione del credito alla declaratoria di fallimento può essere desunta dalla proposizione del procedimento monitorio e dal contestuale ottenimento del D.I. in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, nonché dalla circostanza che nel corpus del ricorso si faccia espresso riferimento al rapporto di c/c intercorso tra l’allora ricorrente ovvero al medesimo rapporto su cui si fonda l’insinuazione al passivo.
In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Napoli, VII sez. civile, Giudice dott.ssa Ilaria Grimaldi, con decreto emesso in data 25.10.2013, con cui è stata accolta l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. proposta da una Banca avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al passivo.
In particolare, il curatore aveva eccepito la non definitività del decreto ingiuntivo, emesso in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, ma opposto dalla debitrice fallita ed ancora sub iudice.
Il Tribunale correttamente muove dal presupposto secondo cui l’art.2704 non contiene un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo a dimostrare la data certa.
Nel caso di specie, avendo la Banca allegato alla domanda di insinuazione al passivo il ricorso per decreto ingiuntivo contenente il preciso riferimento al rapporto di conto corrente bancario intercorso tra la Banca stessa e la società fallita, cioè il medesimo rapporto su cui fondava la istanza di ammissione al passivo, il Tribunale ha ritenuto sufficiente tale documentazione ad integrare il requisito della data certa di cui all’art. 2704 c.c., considerando provata la anteriorità del credito rispetto alla data di dichiarazione del fallimento.
Il Collegio ha rilevato come, sulla scorta della documentazione versata in atti, quali il contratto di conto corrente, gli estratti conto relativi a tutto il rapporto, nonché l’estratto notarile del credito prodotto in sede di opposizione, sia stata raggiunta la prova del credito con documentazione connotata da data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Il Tribunale, pertanto, dopo una concreta ed attenta disamina sulla sussistenza del requisito della data certa di cui all’art. 2704 c.c, da un lato ha confermato la non opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo opposto, non essendo lo stesso divenuto definitivo prima della sentenza dichiarativa di fallimento e, dall’altro, ha accolto l’opposizione allo stato passivo proposta dalla Banca.
Testo del provvedimento
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, nelle persone dei magistrati
Dr. Lucio Di Nosse Presidente
Dr. Angelo Del Franco Giudice
Dr. Ilaria Grimaldi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunziato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 4462/2013 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: ricorso in opposizione allo stato passivo (artt. 98 – 99 L.Fall.), vertente
TRA
BANCA S.p.A.,
RICORRENTE
E
FALLIMENTO L.M. S.r.l.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
L’istituto di credito ricorrente ha presentato opposizione allo stato passivo della procedura di cui in epigrafe, nella parte in cui il g.d. non ha ammesso il credito privilegiato ipotecario di .541.280,53, vantato dall’istante quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 9268,46, stante la non definitività del Decreto Ingiuntivo n.389/09, opposto dalla debitrice, nonché ritenendo insufficiente la ulteriore documentazione prodotta. A sostegno del ricorso, la Banca ha addotto l’odierna eliminazione della presunta carenza documentale, alla base del censurato rigetto dell’originaria insinuazione, producendo agli atti l’estratto notarile del credito, redatto in data 04.04.2013. Ed invero, parte opponente ha sottolineato come la domanda di insinuazione al passivo, poi rigettata dal G.D. in sede di verifica, fosse già corredata da un sostrato documentale più che idoneo a provare la fondatezza del credito, essendo stati depositati gli estratti di conto corrente relativi a tutto il rapporto, il contratto di conto corrente, lettera di riconoscimento del debito e copia del Decreto Ingiuntivo n.389/09 e della nota di iscrizione ipotecaria.
La curatela, ritualmente costituitasi, ha eccepito l’inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo, essendo lo stesso opposto dalla fallita in bonis e, quindi, non divenuto definitivo prima della declaratoria di fallimento, nonché la mancanza di data certa della documentazione prodotta sostegno del credito, e, infine, la scarsa intellegibilità della stessa, in particolare delle rigenerazioni prodotte al posto degli estratti conto più vetusti.
L’opposizione è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di cui in prosieguo.
In primo luogo il Collegio non può che aderire alla tesi sostenuta da parte opposta, denunciante la non opponibilità del decreto ingiuntiva al fallimento, essendo, lo stesso, non divenuto definitivo prima della sentenza di fallimento, Orbene, nel caso di specie, il fallimento è intervenuto successivamente alla proposizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ad opera della odierna fallita, ed ancora sub iudice, con la conseguenza che l’esecutività, da intendersi quale definitiva e non solamente provvisoria ex art 642 c.p.c. l’unica, peraltro, a poter essere equiparata, ai sensi dell’art. 95 L.Fall. ad una sentenza passata in giudicato, non fosse ancora intervenuta alla data del fallimento.
Ne consegue, anche in questa sede, la non opponibilità del decreto ingiuntivo alla procedura, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more dei giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dai debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione ai passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di sentenza impugnabile, esplicitamente richiesta dall’art.95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell’inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d’ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum” (cfr. Cass. Sez. l, Sentenza n. 21565 del 13/08/2008).
Tuttavia, il Collegio ritiene di poter accogliere l’opposizione in forza dell’ulteriore documentazione versata in atti, potendo la presenza del contratto di conto corrente, degli estratti conto relativi a tutto il rapporto, nonché dell’estratto notarile prodotto in sede odierna, far ritenere raggiunta la prova del credito, essendo qualificabile, la documentazione suddetta, come connotata da data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. È, infatti, oramai principio indiscusso, nella giurisprudenza della Suprema Corte che, in sede di formazione dello stato passivo del fallimento, il curatore agisce in qualità di terzo sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l’insinuazione al passivo sia rispetto allo stesso fallito; sicché, in applicazione dell’art.. 2704 c.c., è necessaria la certezza della data nelle scritture allegate come prova della pretesa fatta valere nei confronti del fallimento (Cass. 9539/2000, Cass. 5920/1996), L’art. 2704 c.c., tuttavia, non contiene un’elencazione tassativa dei fatti. in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice del merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa (Cass. 1760/1963). La giurisprudenza, se esclude l’ammissibilità della prova per testi o per presunzioni direttamente vertente sulla data (Cass. 3742/ 1986), ammette che la prova per testimoni o per presunzioni possa avere per oggetto i fatti idonei a stabilire in modo certo l’anteriorità della formazione del documento (Cass. 4945/1985; Cass. 13813/2001).
Sulla scorta di tale assunto, nel caso di specie l’anteposizione del credito alla declaratoria di fallimento può essere desunta dalla proposizione del procedimento monitorio e contestuale ottenimento del decreto ingiuntivo n.389/09. Lo stesso, è stato, infatti, emesso in data 3.7.2009, ovvero prima della declaratoria di fallimento, ed in seguito alla proposizione di un ricorso nel cui corpus si fa espresso riferimento al c/c n. 9268,46, intercorrente tra l’allora ricorrente e l’odierna opposta, dal 2001 al 2009, ovvero al medesimo rapporto bancario su cui si fonda l’insinuazione al passivo e l’attuale gravame per cui è decreto.
Ovviamente il credito verrà ammesso al chirografo e ciò per i motivi che brevemente si vanno ad illustrare.
Il privilegio invocato dall’opponente traeva la sua origine dall’ipoteca iscritta dalla stessa in virtù del decreto ingiuntivo n.389/09. Orbene, essendo, lo stesso, inopponibile al fallimento. è chiaro che la medesima sorte seguirà anche la prelazione da esso derivante, con conseguente spazio solo al chirografo per il credito oggi ammesso.
Infine, ma solo ad adiuvandum rispetto alle determinazioni esplicande, è la considerazione della lettera del 09.11,07, con cui la L.M. s.r.l. ancora in bonis, annunciava una volontà ripristinatoria della propria esposizione debitoria nei confronti della destinataria della missiva, Banca sorta in forza, tra l’atro del medesimo contratto di c/c n. 9268,46. ed ammontante ad Euro 408.645,44.
In conclusione, l’istante va ammessa al passivo, tra i creditori chirografari, per .541.280,53.
Atteso che solo all’esito della presente opposizione l’istante ha dato prova del proprio credito, ammesso del resto con rango diverso da quello richiesto, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, definitivamente pronunziando sull’opposizione al passivo del Fallimento S.r.l., in persona del curatore p.t., proposta da BANCA, in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il 13.06.2013, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede;
1. in parziale riforma del provvedimento impugnato ammette, in chirografo. la Banca Alfa per la somma dì euro 541.280,53;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della VII sezione civile dei Tribunale di Napoli, lì 8.18.2013
Il Giudice est.
Dott.ssa IlariaGrimaldi
Il Presidente
Dott. Lucio Di Nosse
Il presente provvedimento é stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Valeria Maisto, Magistrato Ordinario in tirocinio.
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