ISSN 2385-1376
Testo massima
Allorché le somme erogate in un mutuo fondiario siano state destinate dalla banca all’estinzione di precedenti debiti del soggetto mutuatario, al contratto non può riconoscersi natura giuridica di mutuo fondiario, in quanto le somme mutuate, anziché essere destinate alla funzione tipica di tale categoria di mutuo, sono servite unicamente ad estinguere pregresse esposizioni debitorie verso la banca, ma la mancanza della causa tipica del contratto di mutuo fondiario non comporta la nullità del negozio indiretto stipulato fra le parti, ma solo la non applicabilità ad esso dell’art. 39 del T.U.B. D.Lgs. n. 385 dei 1993, che prevede il consolidamento e la non revocabilità dell’ipoteca fondiaria, con la conseguenza che l’ipoteca iscritta in favore della banca a garanzia di un debito precedentemente sorto e non ancora scaduto, può essere revocata ai sensi dell’art. 67 lf..
Questo il principio affermato dal Tribunale di Napoli, Settima Sezione, Pres. De Matteis – Rel. Notaro, con decreto depositato in data 31.03.2015, nell’ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da un istituto di credito.
LA DECISIONE
Nel caso in esame, la banca, adducendo la natura fondiaria del proprio credito, proponeva opposizione allo stato passivo, nella parte in cui il GD aveva ammesso il credito in chirografo e non già in privilegio, evidenziando che la concessione del finanziamento de quo, garantito da ipoteca, fosse stato concesso allo scopo di sostituire un precedente finanziamento a breve termine con uno a medio / lungo termine, “così originando il c.d. effetto di consolido”.
Si costituiva la curatela, la quale reiterava l’eccezione revocatoria già sollevata in sede di verifica del passivo, contestando la natura privilegiata del credito, “trattandosi di finanziamento che ha avuto lo scopo di estinguere precedenti esposizioni non garantite”.
Il Tribunale, nel disporre l’accoglimento della spiegata opposizione, con conseguente ammissione al passivo in privilegio del credito vantato dalla Banca, ha proceduto all’esame della controversia, operando una puntuale ricognizione della disciplina e dei principi sottesi a siffatta fattispecie.
Il Giudice partenopeo ha, preliminarmente, definito la fattispecie di mutuo fondiario, riconducendola al “finanziamento a medio o lungo termine garantito da ipoteca immobiliare di primo grado, concesso da un istituto di credito allo scopo di consentire la costruzione o ristrutturazione di un fabbricato”. Peculiarità del mutuo fondiario, è la c.d. consolidazione del credito, che si produce all’esito del decorso di dieci giorni dalla data di iscrizione dell’ipoteca a garanzia del credito, e che rende il credito della banca insensibile all’eventuale azione revocatoria ex art. 67, comma 4, legge fallimentare. In tal modo, dunque, la Banca creditrice (garantita da ipoteca), viene a trovarsi in una posizione di indubbio privilegio rispetto agli altri creditori dell’impresa, i quali non sono in grado a priori di assicurarsi una tutela rispetto ad eventuali situazioni di insolvenza dell’impresa con la quale hanno contrattato.
Il Tribunale, tuttavia, ha evidenziato come lo strumento del credito fondiario possa prestarsi a facili abusi, come accade nel caso in cui la banca che vanti cospicui crediti chirografari o garantiti “ordinariamente” addivenga alla stipulazione di un contratto di finanziamento fondiario allo scopo di munirsi della speciale tutela connessa alla natura dell’operazione fondiaria.
Il Tribunale ha poi sottolineato, proprio in considerazione della posizione di vantaggio appena descritta, l’utilizzo distorto cui potrebbe prestarsi la fattispecie del credito fondiario, nel caso in cui “la banca che vanti cospicui crediti chirografari o garantiti ordinariamente, addivenga alla stipulazione di un contratto di finanziamento fondiario allo scopo di munirsi della speciale tutela connessa alla natura dell’operazione fondiaria”.
Una modalità operativa, nel tempo, censurata in giurisprudenza, sino al punto di prospettare la nullità ex art. 1344 c.c. del mutuo fondiario, in quanto stipulato in frode alla legge al solo scopo “di munirsi di una garanzia in relazione a crediti pregressi meno tutelati”.
Il Tribunale, nel ripercorrere gli orientamenti espressi sulla questione, non ha omesso di rilevare come tale interpretazione sia stata di recente negata dalla Cassazione, (cfr. Cass. n. 9482/2013), che sull’argomento ha invece affermato che “allorché le somme erogate in un mutuo fondiario siano state destinate dalla banca all’estinzione di precedenti debiti del soggetto mutuatario, il contratto non è radicalmente nullo, ma non si potrà applicare allo stesso la disciplina tipica del mutuo fondiario, e in particolare la disposizione dell’art. 39 TUB, che prevede la irrevocabilità dell’ipoteca dopo il decorso di dieci giorni dalla data di iscrizione ipotecaria”.
Sul punto, è stata, poi, richiamata la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 17 ottobre 2006, che ha affermato i seguenti principi:
1) al contratto non poteva riconoscersi natura giuridica di mutuo fondiario, in quanto le somme mutuate, anziché essere destinate alla funzione tipica di tale categoria di mutuo (che è quella di favorire, grazie alla concessione del prestito, la conservazione e /a ripresa dell’attività produttiva dell’impresa mutuataria) non erano state poste nella disponibilità delle imprese del gruppo della mutuataria, ma erano servite unicamente ad estinguere le pregresse esposizioni debitorie delle stesse verso le banche mutuanti (derivanti, nella specie, da un finanziamento ponte e da due successivi prefinanziamenti non assistiti da garanzia ipotecaria), in modo da far acquisire alle creditrici una prelazione che in precedenza non avevano;
2) la mancanza della causa tipica del contratto di mutuo fondiario non comportava la nullità del negozio indiretto stipulato fra le parti, ma solo la non applicabilità ad esso delle norme speciali dettate in materia del T.U. bancario D.Lgs. n. 385 dei 1993. artt. 38 e segg., ed, in particolare, del disposto dell’art. 39, che prevede il consolidamento e la non revocabilità dell’ipoteca fondiaria, decorso il termine di dieci giorni dall’iscrizione;
3) pertanto l’ipoteca iscritta in favore della banca nel biennio anteriore all’apertura della procedura concorsuale, a garanzia di un debito precedentemente sorto e non ancora scaduto, andava revocata ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 3, L. Fall.
Orbene, il Tribunale di Napoli, nell’aderire a tali principi, è giunto sostanzialmente alla conclusione della revocabilità della ipoteca iscritta in favore della banca, a garanzia di un debito derivante da un finanziamento cui non può riconoscersi natura giuridica di mutuo fondiario, stante la consequenziale inapplicabilità dell’art. 39 del T.U.B. D.Lgs. n. 385 dei 1993, precisando che, nel caso in esame, essendo l’iscrizione dell’ipoteca antecedente di oltre un anno dall’apertura della procedura concordataria, ex art. 67, comma 1 n. 2, l.f., l’atto di iscrizione ipotecaria a favore della banca opponente non risultasse compiuto nel periodo sospetto.
In conclusione, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di revocatoria sollevata dal fallimento, ed ha accolto l’opposizione allo stato passivo, ammettendo il credito della banca in privilegio.
IL COMMENTO
L’art. 38 della legge bancaria disciplina la nozione di credito fondiario e prevede che lo stesso abbia per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
La decisione in commento, nella parte in cui nega al finanziamento natura giuridica di mutuo fondiario, allorquando “le somme mutuate, anziché essere destinate alla funzione tipica di tale categoria di mutuo, sono servite unicamente ad estinguere pregresse esposizioni debitorie” appare in contrasto con la giurisprudenza, di seguito riportata, che, muovendo dal presupposto che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, sembra essersi consolidata sul principio della compatibilità del carattere fondiario con la destinazione delle somme ad estinguere pregresse esposizioni debitorie, con la ulteriore conseguenza che il finanziamento fondiario può essere utilizzato per qualsiasi causa lecita tra le parti.
L’unico limite a tale ragionamento è rappresentato dalla sanzione della nullità contrattuale, che può configurarsi solo a condizione che i debiti preesistenti fossero illeciti (perché inesistenti o frutto di violazione di norme imperative).
La destinazione della somma mutuata a determinate finalità (acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili), non modifica, pertanto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 38 e ss., in quanto il finanziamento non è mutuo di scopo per cui può essere utilizzato per qualsiasi causa lecita tra le parti.
Da tali principi discende che il mutuo fondiario ben può essere utilizzato quale strumento per la soluzione della crisi di impresa ai fini del consolidamento del debito, per cui l’imprenditore in difficoltà economica può ristrutturare il proprio debito, trasformando l’esposizione a breve termine in esposizione a lungo termine, con la riduzione dei tassi di interesse.
Si forniscono, di seguito, alcune pronunce, di legittimità come di merito, sul tema trattato:
MUTUO FONDIARIO: PUÒ ESSERE DESTINATO AD ESTINGUERE PREGRESSA ESPOSIZIONE
LA DESTINAZIONE DELLE SOMME COMPROVA CHE IL CONTRATTO SIA EFFETTIVAMENTE VOLUTO DALLE PARTI
È valido ed efficace il contratto di mutuo fondiario stipulato allo scopo di estinguere una preesistente esposizione debitoria chirografaria.
Il mutuo fondiario, infatti, non è un mutuo di scopo e, quand’anche l’operazione realizzata con il mutuo si atteggiasse effettivamente nei termini di una sorta di ristrutturazione del debito, implicante anche la novazione delle obbligazioni preesistenti, non ne discenderebbe certo la nullità automatica del contratto cosi stipulato ma resterebbe solo da verificarsi, da un lato, se quel contratto sia stato effettivamente voluto (o non sia, piuttosto, meramente apparente e quindi simulato); nonché, dall’altro, se l’operazione sia sorretta da una propria causa e se sia o meno in qualche modo funzionalmente destinata all’elusione di norme imperative (nel qual caso risulterebbe illecita, in tutto od in parte, ex art. 1344 cod. civ.).
Decreto Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna Fortieri 06-05-2015
CREDITO FONDIARIO: L’ART. 38 T.U.B. NON CONFIGURA UN MUTUO DI SCOPO
LA FINALITÀ ACQUISITIVA DI UN IMMOBILE E LA GARANZIA IPOTECARIA DI PRIMO GRADO NON SONO CONDIZIONI ESSENZIALI
Si deve escludere che la natura fondiaria del credito sia subordinata all’esclusivo scopo acquisitivo di un immobile, assistito da garanzia ipotecaria necessariamente di 1 grado. invero, l’art. 38 t.u.b non pone tali due elementi come condizioni essenziali per configurare un credito come fondiario.
Ordinanza cassazione civile, sezione sesta 12-11-2014 n.24038
MUTUO FONDIARIO: NON È UN CONTRATTO DI SCOPO
LECITO È IL MUTUO FONDIARIO STIPULATO PER ESTINGUERE PREGRESSI DEBITI
Il contratto di mutuo fondiario non è un mutuo di scopo. Ed invero lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto. Pertanto è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato per sanare debiti pregressi.
Sentenza |Corte di Cassazione, Sezione Terza | 12-09-2014 n.19282
MUTUO FONDIARIO: AMMISSIONE AL PASSIVO ANCHE SE STIPULATO PER ESTINGUERE UN DEBITO PREESISTENTE
AI FINI DELLA PROVA DEL CREDITO VALE L’ACCREDITO DELLA SOMMA SU CONTO CORRENTE DEL MUTUATARIO
In tema di mutuo stipulato al fine di estinguere una precedente esposizione debitoria del mutuatario, la revoca dell’ipoteca posta a garanzia del credito fondiario
.”non necessariamente comporta l’esclusione dall’ammissione al passivo del mutuo”, in quanto ”…l’ammissione al passivo della somma mutuata deve, infatti, ritenersi incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell’intera operazione – e, quindi, anche del mutuo -comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, atteso che, all’inefficacia del contratto, conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione, sia pure in, moneta fallimentare…”
Decreto Tribunale di Napoli, giudice relatore Dott. De Matteis 25-02-2014
MUTUO FONDIARIO: NON È NULLO SE STIPULATO PER ESTINGUERE DEBITI PREESISTENTI
NON SI TRATTA DI UN MUTUO “DI SCOPO”, PER CUI LA NULLITÀ PUÒ AVERSI SOLO PER ILLICEITÀ DEI DEBITI PREGRESSI
Il contratto di mutuo fondiario stipulato allo scopo di estinguere uno o più debiti preesistenti scaduti del mutuatario nei confronti dell’istituto di credito mutuante non è nullo per illiceità della causa, atteso che il mutuo fondiario non costituisce mutuo di scopo e comunque, sotto il profilo causale, il finanziamento si realizza, in tal caso nella forma di dilazionamento di un debito altrimenti immediatamente esigibile.
La nullità del contratto può configurarsi solo e alla condizione che i debiti preesistenti fossero illeciti (perché inesistenti o frutto di violazione di norme imperative).
Ordinanza Tribunale di Ravenna, sez. civile, Est. Roberto Sereni Lucarelli 21-01-2014
BANCHE: IL MUTUO FONDIARIO DESTINATO ALL’ESTINZIONE DI DEBITI PREGRESSI È VALIDO
IL MUTUO FONDIARIO NON È UN CONTRATTO DI SCOPO E PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
Il contratto di mutuo fondiario stipulato allo scopo di estinguere debiti preesistenti scaduti nei confronti di una banca non è nullo per illiceità della causa, atteso che il mutuo fondiario non costituisce mutuo di scopo; il finanziamento sotto il profilo causale si realizza in tal caso nella forma del dilazionamento di un debito altrimenti immediatamente esigibile
Ordinanza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dott. Valerio Colandrea 29-10-2013
MUTUO FONDIARIO: LA DESTINAZIONE DELLA SOMMA MUTUATA NON È ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO
NON È NULLO IL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO LE CUI SOMME NON SIANO DESTINATE AD UNA FINALITÀ SPECIFICA, NON POTENDOSI LO STESSO QUALIFICARE MUTUO DI SCOPO
Il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 38 e ss., non è mutuo di scopo: di esso, cioè, non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità (Cass. 9511/2007, 317/2001), non può, pertanto, essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili.
Sentenza Cassazione civile, Sezione prima 23-03-2012 n.4792
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Testo del provvedimento
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