ISSN 2385-1376
Testo massima
Il credito tributario non può essere ammesso al passivo fallimentare se il concessionario non produce in giudizio la notifica al contribuente fallito della cartella esattoriale: in difetto di notifica della cartella, il ruolo non può essere posto in riscossione e portato ad esecuzione forzata, non solo nelle forme della c.d. esecuzione fiscale (artt. 45 e ss del D.P.R. n. 602/1973) ma neppure in quelle di quel particolare tipo di processo esecutivo che è la c.d. esecuzione concorsuale.
E’ nulla la notifica della cartella esattoriale effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell’assenza del destinatario e delle vane ricerche delle altre persone abilitate alla ricezione ex art. 139 c.p.c..
Questi i principi affermati dal Tribunale di Napoli, sez. fall., Pres. Di Nosse, Rel. Del Franco, con il decreto del 18 dicembre 2015, nell’ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo proposto dall’ente di riscossione.
Nel caso di specie, l’ente di riscossione proponeva domanda di ammissione al passivo per crediti tributari e rigettata la domanda, in sede di opposizione, venivano allegate le relate di notifica al portiere di alcune cartelle esattoriali.
Il Tribunale, muove il proprio esame distinguendo, ai fini dell’ammissione al concorso, i crediti non tributari da quelli tributari, per i quali il Giudice Delegato non può compiere alcun controllo di merito sul titolo giuridico sul quale si fonda la pretesa tributaria, essendo riservato agli organi della giurisdizione tributaria l’accertamento dei vizi relativi alla ritualità degli atti e dei presupposti, materiali e giuridici, dell’obbligazione tributaria (ossia le controversie relativa all’an ed al quantum del tributo vantato), potendo gli organi fallimentare solo compiere un sindacato di mera legittimità dell’esistenza, validità, idoneità ed opponibilità del titolo presentato, accertando la concorsualità del credito vantato ed i relativi privilegi, se richiesti ed esistenti.
Posta la necessità per l’azionabilità del credito d’imposta riscuotibile a mezzo ruolo, che vi sia stata l’iscrizione a ruolo, il Tribunale di Napoli, preliminarmente, ritiene di aderire all’opinione secondo cui, data la natura recettizia del ruolo, lo stesso possa essere posto in esecuzione solo dopo la notifica della cartella esattoriale.
Sul punto, numerosi sono gli argomenti richiamati a conferma e precisamente l’art. 11 del DL 151/1991, il d.lgs del 26.2.1999 n. 46, sulla nuova riscossione coattiva tributaria ed in particolare negli artt. 11, 12 e 49 del medesimo decreto, ove è prevista la necessità che la cartella esattoriale sia notificata al contribuente prima di iniziare la stessa riscossione.
Di talchè, il Tribunale afferma la necessità della notifica della cartella esattoriale ai fini della eseguibilità forzata del ruolo e del relativo tributo, con la conseguenza che il credito tributario non può essere ammesso al passivo fallimentare se il concessionario non produce in giudizio la notifica al contribuente fallito della cartella esattoriale: in difetto di notifica della cartella, il ruolo non può essere posto in riscossione e portato ad esecuzione forzata, non solo nelle forme della c.d. esecuzione fiscale (artt. 45 e ss del D.P.R. n. 602/1973) ma neppure in quelle di quel particolare tipo di processo esecutivo che è la c.d. esecuzione concorsuale.
Non configurandosi la verifica dell’avvenuta notifica della cartella esattoriale ai fini dell’ammissione al passivo come un accertamento sull’an del tributo, si precisa come tale verifica rientri nei poteri degli organi fallimentari di fronte ad una domanda di ammissione al passivo di un credito tributario, risolvendosi nell’accertamento che la documentazione allegata sia giuridicamente idonea, e cioè, più precisamente, sia tale da consentire al concessionario di portare ad esecuzione forzata (se del caso concorsuale) il credito in questione.
Si ritiene, poi, come tale conclusione trovi conferma a contrario nella norma dell’art. 45 D.P.R. 29/9/1973 n. 602, secondo cui “il ruolo, in caso di eventuali contestazioni inerenti i tributi iscritti, costituisce titolo per l’ammissione dei tributi stessi con riserva al passivo“, precisandosi che la contestazione giudiziale del tributo, infatti, presuppone necessariamente che il contribuente abbia ricevuto la notifica della cartella esattoriale, poiché, in difetto, nessun ricorso avrebbe mai potuto proporre innanzi ad i giudici tributari.
Infine, il Tribunale di Napoli non omette di evidenziare come il principio della necessità della notifica ai fini della partecipazione del concessionario alla procedura esecutiva concorsuale si giustifichi, anche sotto il profilo della tutela della posizione del fallito: invero, mentre in caso verifica dei crediti non tributari, il fallito (che va sentito: art. 95, comma 1°, l. fall.) o il curatore (che collabora con il G.D. nella formazione dello stato passivo: art. 95, comma 1°, l. fall.) possono contestarli, cosicchè, in ipotesi di rigetto ad opera del G.D., il ricorrente deve attivare il rimedio dell’opposizione allo stato passivo, che dà luogo ad un processo contenzioso a cognizione piena, in caso di crediti tributari, invece, proprio l’impossibilità per il G.D. di sindacarne l’an ed il quantum (riservate alla giurisdizione tributaria) impone di accertare previamente che il fallito ovvero il curatore, mediante la notifica della cartella esattoriale, siano stati posti in condizione di contestare innanzi alle commissioni tributarie il tributo vantato dal concessionario (in difetto di notifica, infatti, nessuna contestazione giudiziale del tributo sarebbe possibile); operando in senso contrario, invece, si finirebbe per consentire una procedura esecutiva (nella forma concorsuale) sui beni del contribuente (fallito) senza che nessuno, né il fallito prima del fallimento né il curatore dopo il fallimento, sia mai stato posto giuridicamente in grado di contestarne, nelle sedi competenti per legge (le commissioni tributarie), l‘an o il quantum, posto che proprio tale sindacato è interdetto al G.D. in sede di verifica dello stato passivo.
Sul punto, viene richiamata, altresì, la sentenza delle Sezioni Unite dalla Suprema Corte n. 19704/2015, secondo cui, al di fuori dell’ambito fallimentare, il contribuente, prima della regolare notifica della cartella di pagamento, ha la facoltà, non l’onere di impugnarla, qualora ne venga a conoscenza motu proprio mediante un accesso negli uffici dell’agente della riscossione e ha chiarito che l’onere di impugnazione del ruolo e della consequenziale cartella di pagamento scatta solo con la notifica di quest’ultima.
Venendo al caso di specie, ove, come detto, l’ente di riscossione allegava le relate di notifica al portiere di alcune cartelle esattoriali, il Tribunale di Napoli giunge ad affermare la nullità della notifica delle dette cartelle, non riportando l’attestazione della mancanza di altre persone abilitate alla ricezione dell’atto nonché mancando agli atti le notifiche delle “seconde” raccomandate necessarie per il perfezionamento della notifica al portiere.
Ed infatti, viene correttamente precisato come, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario debba dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto.
Inoltre, nell’ipotesi di notifica dell’atto, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario (ex art. 7 della I. n. 890 del 1982, come modificato nel 2007/2008) occorre, ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, che sia provata la spedizione della raccomandata diretta al destinatario e contenente la notizia della avvenuta notificazione dell’atto alle persone suddette (Corte di Cassazione sezione terza civile con sentenza n.10554 del 22 maggio 2015).
Rilevata la nullità delle notifiche delle cartelle in esame, il Tribunale di Napoli, dopo tale articolato iter argomentativo, ha rigettato la domanda di ammissione allo stato passivo dell’ente di riscossione per mancata prova della notifica della cartella esattoriale nelle modalità suddette.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 103/2015