Le rate di rimborso costanti nel tempo, che caratterizzano il piano di ammortamento cd. alla francese, contengono interessi pur sempre calcolati esclusivamente sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti. Si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti: al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l’interesse composto, ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento vengono calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo.
La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento all’italiana (con rata decrescente e quota capitale costante) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell’obbligazione restitutoria, bensì, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi, essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma capitale a suo tempo erogatagli.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lecco, Giudice Mirco Lombardi, con la sentenza n. 430 dell’11 agosto 2023.
In data 10.6.2022, la società opposta notificava, a mezzo della mandataria, atto di precetto per euro 251.059,64 in forza di un contratto di mutuo fondiario erogato, in data 5.11.2004, dalla banca per euro 1.200.000,00 e successivamente frazionato fra i diversi acquirenti delle unità immobiliari: l’opponente, nell’acquistare in data 19.6.2006 una porzione di villetta bifamiliare, si accollava il mutuo nell’importo di euro 294.772,74, poi oggetto di rinegoziazione il 22.7.2008.
L’opponente si opponeva all’atto di precetto, lamentando in particolare la nullità de contratto di mutuo con conseguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente ricevute.
Il Tribunale, investito della causa, ha chiarito che, nel metodo di ammortamento alla francese, “il sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull’intero importo finanziato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo quell’effetto anatocistico contestato in astratto dall’opponente.”
Pertanto, valutata la legittimità del piano e la validità del mutuo, l’opposizione è stata respinta, senza necessità di rimessione in istruttoria della controversia, con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON SI CONFIGURANO ANATOCISMO E USURA
OGNI RATA DETERMINA UNICAMENTE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi | 18.11.2022 | n.1750
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. ALLA FRANCESE SODDISFA IL REQUISITO DELLA DETERMINATEZZA O DETERMINABILITÀ
LE DIFFERENZE CON IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. “ALL’ITALIANA”
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Simona Di Paolo | 09.01.2023 | n.1
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO
INTERESSI SEMPRE CALCOLATI SOLO SU QUOTA CAPITALE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore | 09.03.2022 |
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