Il metodo “alla francese” comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l’applicazione dell’interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Firenze, Pres. Monti – Rel. Nannipieri, con la sentenza n. 765 del 14 aprile 2023.
Con atto di citazione parte attrice conveniva davanti al Tribunale di Pistoia la società convenuta esponendo di aver sottoscritto con quest’ultima mutuo fondiario in data 24 febbraio 2009, chiedendo accertarsi l’usurarietà dei tassi di interesse o in via ipotetica l’indeterminatezza del tasso indicato, la pattuizione di tassi ultralegali, con conseguente rideterminazione di interessi e capitale e restituzione di quanto versato in eccedenza.
Istruita la causa in via documentale, il Tribunale di Pistoia con sentenza rigettava la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite.
Parte attrice soccombente proponeva tempestivo appello ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, circa l’assenza di usura e l’indeterminatezza del tasso di interesse del mutuo, evidenziando che dalla perizia di parte prodotta emergeva l’indeterminatezza del tasso, posto che non erano indicate le modalità della capitalizzazione, semplice o composta. Per tali ragioni, veniva formulata dall’appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte di Appello, investita della questione, ha confermato la sentenza impugnata, specificando di aderire all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che sancisce la legittimità del piano di ammortamento alla francese, dal momento che è manchevole nel predetto metodo l’illecita capitalizzazione degli interessi, i quali vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
L’appello è stato quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON SI CONFIGURANO ANATOCISMO E USURA
OGNI RATA DETERMINA UNICAMENTE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi | 18.11.2022 | n.1750
LE DIFFERENZE CON IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. “ALL’ITALIANA”
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Simona Di Paolo | 09.01.2023 | n.1
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO
INTERESSI SEMPRE CALCOLATI SOLO SU QUOTA CAPITALE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore | 09.03.2022 |
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