In tema di ammortamento alla francese, l’applicazione dell’interesse composto non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. Infatti, al termine di ciascun periodo, la quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data. Gli interessi sono cioè quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi. Ne consegue che l’ammortamento francese, considerato che la quota interessi è calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale in essere al momento del conteggio, non è affetto da anatocismo.
Inoltre, allorquando il contratto contenga la descrizione di tutti gli elementi necessari per la ricostruzione del piano di ammortamento (somma mutuata, durata dell’ammortamento, numero delle rate e periodicità delle stesse, tasso di interesse) l’allegazione del piano – ai fini del rispetto dell’art. 1346 c.c., che prevede che l’oggetto del contratto sia quanto meno «determinabile» – diviene ininfluente, atteso che in tal caso il contratto non può ritenersi carente dal punto di vista strutturale (per mancanza o indeterminatezza dell’oggetto).
Per quanto attiene, invece, al profilo relativo agli obblighi di trasparenza gravanti sulla banca, va evidenziato che nel caso in cui il contratto indichi tutti gli elementi sopra evidenziati (somma mutuata, durata dell’ammortamento, numero delle rate e periodicità delle stesse, tasso di interesse), nessun vulnus della disciplina in tema di trasparenza può essere ravvisato, atteso che al mutuatario viene garantita una rappresentazione sufficientemente chiara delle condizioni economiche del finanziamento.
In caso di mutuo a tasso variabile, poi, il piano di ammortamento ha una valenza informativa meramente orientativa, essendo redatto sulla base di un dato per definizione suscettibile di modificazioni; ciò che conta in tal caso, ai fini del rispetto dell’art. 1346 c.c. e degli obblighi di trasparenza è che sia determinabile in base a criteri oggettivi e precisi il meccanismo di indicizzazione, attraverso l’individuazione univoca del tasso indice, della frequenza dell’indicizzazione (es. mensile, trimestrale), della data della rilevazione del valore, della fonte da cui attingere l’informazione e del procedimento di calcolo dell’indicizzazione (es. criteri di arrotondamento).
Questo il principio espresso dal Tribunale di Padova, Giudice Alberto Stocco, con la sentenza n. 1576 del 21 luglio 2023.
Nel caso di specie l’attrice sosteneva, in primo luogo, l’omesso calcolo nel T.A.N. indicato in contratto del “costo occulto” insito nell’utilizzo del regime di capitalizzazione composta. In particolare, “l’incidenza dell’onere legato all’utilizzo del regime composto (regime che non è contrattualizzato) per lo sviluppo del piano di ammortamento” portava “al calcolo di un T.A.N. semplice dell’8,92% superiore al limite massimo stabilito ex art. L. 108/96 dell’8,565%”.
Secondo la tesi attorea, inoltre, il mutuo doveva ritenersi indeterminato per non avere la banca contrattualizzato né il piano di ammortamento né il regime di finanziamento (composto) applicato, richiedendo l’accertamento delle predette violazioni, il ricalcolo dell’esatto dare – avere tra le parti in relazione al finanziamento ipotecario con ricalcolo dell’intero piano di ammortamento, anche per il capitale a scadere, ai sensi dell’art. 117 comma 7 T.U.B. e la condanna della banca alla restituzione degli interessi pagati in eccedenza dalla ricorrente mutuataria, oltre agli oneri addebitati in assenza di pattuizione scritta.
Il Tribunale padovano, rigettando le domande di parte attrice, ha evidenziato che l’applicazione dell’interesse composto non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata e che, alla luce di quanto indicato nel contratto di mutuo, il medesimo deve intendersi determinato, in quanto lo stesso indica chiaramente tutte le condizioni economiche applicabili al rapporto, ovvero: durata del rimborso (13 anni a decorrere dall’1 gennaio 2010), numero delle rate (156), tipologia e periodicità delle rate (rate costanti mensili di euro 43.564,74 ciascuna, salvo il ricalcolo in caso di variazione del tasso di interesse), specifica e analitica disciplina del tasso di interesse applicato.
Rigettate le domande dell’attrice, quindi, il Tribunale ha condannato la medesima al rimborso delle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON GENERA UN FENOMENO DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA
GLI INTERESSI SONO CALCOLATI SOLO SUL CAPITALE RESIDUO
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Patrizia Pietracci | 09.05.2023 | n.506
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON SI CONFIGURANO ANATOCISMO E USURA
OGNI RATA DETERMINA UNICAMENTE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi | 18.11.2022 | n.1750
LE DIFFERENZE CON IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. “ALL’ITALIANA”
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Simona Di Paolo | 09.01.2023 | n.1
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO
INTERESSI SEMPRE CALCOLATI SOLO SU QUOTA CAPITALE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore | 09.03.2022 |
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON REALIZZA ANATOCISMO
IL CALCOLO VIENE EFFETTUATO SULLA QUOTA CAPITALE PER OGNI SINGOLA RATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Daniela Galazzi | 24.01.2022 | n.82
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