Il piano “alla francese” non è di per sé illegittimo, né è necessariamente produttivo di usura in quanto non incide sull’ammontare degli interessi pattuiti, rimanendo ben distinti i due istituti.
L’ammortamento di un prestito può essere definito come la restituzione graduale del capitale prestato, che comporta il pagamento di interessi: le restituzioni delle quote di capitale e degli interessi di competenza in ogni singolo periodo costituiscono le rate. I tre elementi principali di ammortamento, la rata, la quota capitale e la quota interessi sono legate da una relazione matematica univoca. Il piano di ammortamento, quindi, è esclusivamente la modalità con la quale viene sviluppato il pagamento degli interessi sulle singole rate, tenuto conto dell’abbattimento progressivo del capitale.
Gli interessi, invece, sono definibili come i frutti civili delle obbligazioni pecuniarie dovuti da chi utilizza un capitale non suo o da chi ne ritarda il pagamento.
L’interesse è quindi rappresentato sempre da una percentuale della somma indicata del capitale da versarsi periodicamente, e di natura accessoria al capitale.
Non vi è quindi alcuna interferenza tra l’ammortamento e l’entità degli interessi, posto che questi vengono calcolati sul capitale residuo all’esito del pagamento delle rate precedenti, mentre l’ammortamento serve soltanto a precisare come vengono imputati i pagamenti delle singole rate a capitale o interessi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Livorno, Giudice Fabrizio Nicoletti, con la sentenza n. 1021 del 09.10.2018.
La vicenda ha riguardato un cliente di un istituto di credito che ha convenuto quest’ultimo in giudizio al fine di ottenere, previa corretta qualificazione giuridica del rapporto bancario intercorrente, l’accertamento dell’usurarietà del finanziamento nonché la natura anatocistica degli interessi applicati per attraverso il meccanismo di calcolo secondo il cd. metodo alla francese o comunque calcolo composito degli interesse corrispettivi (capitalizzazione trimestrale degli interessi in conto corrente).
Alla luce di ciò, l’attore ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca.
L’istituto convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto integrale di tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
Il Tribunale adito ha affrontato dapprima la questione relativa alla qualificazione giuridica del rapporto ed ha, al riguardo, sottolineato che lo schema contrattuale adottato tra le parti differisce in termini sostanziali rispetto al mutuo ipotecario.
Tale schema contrattuale rimane nell’alveo del rapporto di conto corrente, nel cui contesto la banca garantisce la facoltà di sconfinamento, dietro pagamento di un saggio di interesse. Da tale qualificazione giuridica discende che il tasso soglia dovrà essere individuato in quello riscontrato dalla Banca d’Italia per gli scoperti di contratti di conto corrente, e non per i mutui ipotecari, come prospettato dall’attore.
In secondo luogo, il Tribunale si è soffermato sulla doglianza attorea relativa all’illegittimità del piano di ammortamento “alla francese”.
Sul punto l’organo giudicante ha, dapprima, rappresentato che l’ammortamento “alla francese” consiste in un sistema di pagamento che rovescia il principio in forza del quale gli interessi da pagare sono tanto maggiori quanto maggiore è il trascorrere del tempo, prevedendo invece che prima si paghino gli interessi e, successivamente, il capitale, per cui gli interessi diminuiscono e non aumentano nel tempo, mentre il capitale resta inizialmente invariato, per poi diminuire nel corso del tempo.
Ad ogni scadenza il debitore paga gli interessi maturati sino a quel momento sul capitale in essere e, per la quota residua della rata, rimborsa una parte del capitale finanziato. Rimanendo nel tempo costante la rata, la quota interessi tenderà a diminuire mentre la quota capitale si accrescerà abbattendo sempre più il capitale residuo.
Tuttavia, il suddetto meccanismo non è di per sé illegittimo, né è necessariamente produttivo di usura in quanto non incide sull’ammontare degli interessi pattuiti, rimanendo ben distinti i due istituti.
Il piano di ammortamento, quindi, è esclusivamente la modalità con la quale viene sviluppato il pagamento degli interessi sulle singole rate, tenuto conto dell’abbattimento progressivo del capitale.
Gli interessi, invece, sono definibili come i frutti civili delle obbligazioni pecuniarie dovuti da chi utilizza un capitale non suo o da chi ne ritarda il pagamento.
Per il Giudicante, quindi, l’ammortamento alla francese altro non è che una modalità di rimborso del prestito, che di per sé non può ritenersi illegittimo, in quanto non contrario a norme imperative.
Le parti sono pertanto pienamente libere di pattuire tale forma di ammortamento piuttosto che un’altra, essendo onere delle parti contrattuali valutare la maggiore convenienza dell’uno o l’altro sistema.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande attoree con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: È DA ESCLUDERE CHE L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE COMPORTI L’APPLICAZIONE DI INTERESSI ANATOCISTICI
GLI INTERESSI CHE VANNO A COMPORRE LA RATA DA PAGARE SONO CALCOLATI SULLA SOLA QUOTA DI CAPITALE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 08.11.2018 | n.21528
MUTUO: IL SISTEMA DI AMMORTAMENTO CD. ALLA FRANCESE NON DETERMINA ALCUN ANATOCISMO CONTRA LEGEM
IL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI È EFFETTUATO SOLO SUL CAPITALE RESIDUO
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Giacomo Rota | 30.01.2018 | n.957
MUTUO: NEL PIANO DI AMMORTAMENTO CD. “ALLA FRANCESE” DIFETTA IL PRESUPPOSTO STESSO DELL’ANATOCISMO
MANCA UN INTERESSE SCADUTO SUL QUALE OPERARE IL CALCOLO DELL’INTERESSE COMPOSTO
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Turco | 09.01.2018 | n.4
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON COMPORTA ALCUN FENOMENO DI ANATOCISMO
GLI INTERESSI SONO CALCOLATI SULLA SOLA QUOTA DI CAPITALE RESIDUO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 11.10.2017 | n.19123
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