Provvedimento segnalato dall’ avv. Giampiero Rampinelli Rota, del foro di Brescia, con nota di accompagnamento
In materia di mutuo, l’ammortamento alla francese altro non è che un metodo di restituzione i cui elementi sono dati dal capitale dato in prestito, dal tasso di interesse fissato per periodo di pagamento nonché dal numero delle rate e che consente di pianificare, in base alla periodicità di restituzione stabilita, la restituzione del capitale mutuato e degli interessi pattuiti con un piano di pagamento a rata costante, di talché, al termine del periodo stabilito di ammortamento, il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale sia per interessi, senza che comporti (in assenza di ulteriori elementi) un fenomeno di anatocismo vietato.
Il piano di ammortamento non costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo laddove in esso siano riportati tutti i parametri noti al momento della stipula idonei a consentire la determinazione periodica dei costi, tanto più in un contratto stipulato in origine a tasso variabile, ove il piano di ammortamento non può che essere costruito ipotizzando che i valori della stipula rimangano fissi per la durata del rapporto.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Mantova, Giudice Francesca Arrigoni, nella sentenza n. 133 del 13 febbraio 2024.
Nel caso di specie, la mutuataria aveva sottoscritto un contratto di mutuo fondiario per un importo pari ad euro 117.000, garantito da iscrizione ipotecaria su un immobile per la somma di € 175.000.
La contraente ha, dunque, citato in giudizio la banca, dolendosi della mancata allegazione al contratto di mutuo del piano di ammortamento, con conseguente indeterminatezza degli interessi corrispettivi, chiedendo di dichiararsi la nullità del contratto o, in subordine, di applicare l’art. 117 TUB.
La banca si è costituita deducendo la determinatezza del tasso di interesse, con conseguente irrilevanza della consegna di un piano di ammortamento, nonché l’infondatezza della censura al metodo di ammortamento alla francese.
Il Giudice, aderendo a una ormai consolidata tesi giurisprudenziale in materia, ha affermato che l’allegazione del piano di ammortamento (nel caso di specie alla francese) al contratto di mutuo non è necessaria, essendo sufficiente che siano riportati tutti i parametri noti al momento della stipula idonei a consentire la determinazione periodica dei costi, tanto più in un contratto stipulato in origine a tasso variabile, come nel caso di specie, ove il piano di ammortamento non può che essere costruito ipotizzando che i valori della stipula rimangano fissi per la durata del rapporto.
Per tali motivi il Tribunale di Mantova rigettava le domande della mutuataria, con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SOLO SUL CAPITALE RESIDUO SENZA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DI QUELLI GIÀ CORRISPOSTI
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Caterina Rizzotto | 02.05.2023 | n.1050
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON SI CONFIGURANO ANATOCISMO E USURA
OGNI RATA DETERMINA UNICAMENTE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi | 18.11.2022 | n.1750
LE DIFFERENZE CON IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. “ALL’ITALIANA”
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Simona Di Paolo | 09.01.2023 | n.1
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO
INTERESSI SEMPRE CALCOLATI SOLO SU QUOTA CAPITALE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore | 09.03.2022 |
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON REALIZZA ANATOCISMO
IL CALCOLO VIENE EFFETTUATO SULLA QUOTA CAPITALE PER OGNI SINGOLA RATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Daniela Galazzi | 24.01.2022 | n.82
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