Si deve escludere che l’opzione per l’ammortamento alla francese comporti per sé stessa l’applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all’arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicchè non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi, con la sentenza n. 21474 del 07.11.2018.
In particolare la vicenda ha riguardato dei mutuatari che hanno convenuto in giudizio una Banca deducendo la nullità della clausola relativa agli interessi stabiliti nel contratto di mutuo fondiario stipulato, chiedendone la declaratoria di gratuità ex art. 1815, secondo comma, c.c.; hanno altresì chiesto la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite per effetto dell’illegittimità delle clausole, previa eventuale compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca per effetto delle rate a scadere, oltre che la condanna al risarcimento del danno.
La convenuta banca si è costituita in giudizio resistendo nel merito alla domanda.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha rappresentato che alcun pregio può riconoscersi all’eccezione relativa al c.d. ammortamento alla francese.
Al riguardo, il Tribunale ha specificato che trattasi di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono quindi una quota di capitale ed una quota di interessi le quali, combinandosi armoniosamente insieme, mantengono costante la rata periodica per tutti gli n anni.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all’inizio dell’ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
Pertanto, la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è quella di operare un’illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono quindi calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all’italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.
In vero, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all’art. 1194 c.c., in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l’imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Il Giudicante ha, quindi, sottolineato che l’ammortamento alla francese non comporta la violazione del divieto di anatocismo.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato le domande attoree con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite a favore della Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: IL SISTEMA DI AMMORTAMENTO CD. ALLA FRANCESE NON DETERMINA ALCUN ANATOCISMO CONTRA LEGEM
IL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI È EFFETTUATO SOLO SUL CAPITALE RESIDUO
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Giacomo Rota | 30.01.2018 | n.957
MUTUO: NEL PIANO DI AMMORTAMENTO CD. “ALLA FRANCESE” DIFETTA IL PRESUPPOSTO STESSO DELL’ANATOCISMO
MANCA UN INTERESSE SCADUTO SUL QUALE OPERARE IL CALCOLO DELL’INTERESSE COMPOSTO
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Turco | 09.01.2018 | n.4
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON COMPORTA ALCUN FENOMENO DI ANATOCISMO
GLI INTERESSI SONO CALCOLATI SULLA SOLA QUOTA DI CAPITALE RESIDUO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 11.10.2017 | n.19123
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