Il piano di ammortamento alla francese non è connotato da anatocismo intrinseco, nemmeno nel contesto della c.d. rata composta.
Tale meccanismo restitutorio non comporta alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi né alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato: in ciascuna rata gli interessi vengono infatti calcolati solo sul capitale residuo del periodo precedente e al netto dell’importo già pagato in linea capitale con la rata o le rate precedenti, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi già corrisposti.
L’applicazione di interessi composti non conduce perciò necessariamente alla violazione dell’art. 1283 c.c., che vieta soltanto la produzione di interessi su interessi scaduti e dunque una capitalizzazione di interessi non ravvisabile nel piano di ammortamento redatto con metodo francese né conduce ad un’indeterminatezza del tasso di interesse, risolvendosi semplicemente in una “diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall’art. 1194 c.c.”.
Inoltre, la previsione dell’interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento alla francese non comporta, in assenza di accettazione del regime finanziario della capitalizzazione composta, alcuna violazione dell’art. 117 TUB, quando nella clausola determinativa degli interessi corrispettivi siano indicati i suoi elementi essenziali, ossia i parametri utilizzati per la determinazione del tasso di interesse variabile, la base di calcolo e la modalità di calcolo di ciascuna rata costante, secondo il piano di ammortamento alla francese.
Ciò in quanto in sede di stipula del mutuo, il mutuatario è messo nella condizione di conoscere dall’analisi del piano di ammortamento il regime di capitalizzazione composta degli interessi e dunque la misura orientativa, salva l’oscillazione derivante dall’opzione del tasso variabile, della complessiva somma da restituire.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Monza, Giudice Caterina Rizzotto, con la sentenza n. 1050 del 2 maggio 2023, con la quale è stata respinta l’opposizione a precetto presentata dai mutuatari ritenendo infondata, tra le altre, l’eccezione relativa all’anatocismo del metodo di ammortamento c.d. alla francese.
Specificamente, gli opponenti avevano precisato che il piano di ammortamento alla francese sarebbe stato predisposto con sistema di capitalizzazione composta degli interessi, in luogo di quella semplice.
Ciò avrebbe implicato un’intrinseca capitalizzazione degli interessi predetti, con l’applicazione di un interesse effettivo più elevato rispetto a quello nominale indicato in contratto, in violazione dell’art. 1283 c.c..
Detta applicazione avrebbe comportato anche la violazione dell’art. 1346 c.c., atteso che l’implicita capitalizzazione degli interessi avrebbe reso non determinato o indeterminabile il tasso di interesse stesso, con la conseguente necessità di applicare in concreto il tasso legale ex art. 1284 c.c..
Il Tribunale lombardo ha precisato che nei mutui con ammortamento alla francese sussiste solo il frazionamento dell’obbligo restitutorio, poiché ogni rata, di importo costante, è composta sia da una quota di capitale in misura mensilmente crescente che da una quota di interessi corrispettivi proporzionalmente decrescenti.
Pertanto, definito in questi termini il contratto de quo, in linea con la giurisprudenza prevalente e in applicazione ai principi di diritto già menzionati, il Giudice di prime cure ha rigettato l’opposizione a precetto proposta da parte attrice, condannando la medesima alla refusione delle spese di lite in favore di controparte.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON SI CONFIGURANO ANATOCISMO E USURA
OGNI RATA DETERMINA UNICAMENTE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi | 18.11.2022 | n.1750
LE DIFFERENZE CON IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. “ALL’ITALIANA”
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Simona Di Paolo | 09.01.2023 | n.1
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO
INTERESSI SEMPRE CALCOLATI SOLO SU QUOTA CAPITALE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore | 09.03.2022 |
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON REALIZZA ANATOCISMO
IL CALCOLO VIENE EFFETTUATO SULLA QUOTA CAPITALE PER OGNI SINGOLA RATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Daniela Galazzi | 24.01.2022 | n.82
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