L’applicazione dell’interesse composto nel piano di ammortamento francese non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. Infatti, al termine di ciascun periodo, la quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data. Gli interessi sono cioè quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi. Ne consegue che l’ammortamento francese, considerato che la quota interessi è calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale in essere al momento del conteggio, non è affetto da anatocismo.
Inoltre, il piano di ammortamento altro non rappresenta se non una prospettazione per esteso dell’obbligo di restituzione del capitale e del pagamento degli interessi, secondo dei criteri che, ai fini della valida stipulazione del contratto di mutuo, è sufficiente che siano esplicitati in contratto.
Allorquando il contratto contenga la descrizione di tutti gli elementi necessari per la ricostruzione del piano di ammortamento (somma mutuata, durata dell’ammortamento, numero delle rate e periodicità delle stesse, tasso di interesse) l’allegazione del piano – ai fini del rispetto dell’art. 1346 c.c., che prevede che l’oggetto del contratto sia quanto meno «determinabile» – diviene ininfluente, atteso che in tal caso il contratto non può ritenersi carente dal punto di vista strutturale (per mancanza o indeterminatezza dell’oggetto).
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Padova, Giudice Alberto Stocco, con la sentenza n. 1576 del 21luglio 2023, con la quale è stata rigettata la domanda dell’attrice volta a sostenere che il mutuo doveva ritenersi indeterminato per non avere la banca contrattualizzato né il piano di ammortamento né il regime di finanziamento composto applicato.
Il Giudice, ritenuto legittimo l’utilizzo del piano di ammortamento alla francese, ha specificato la non necessità della sua allegazione quando il contratto contenga la descrizione di tutti gli elementi necessari per la ricostruzione del piano medesimo.
Pertanto, la domanda attorea è stata rigettata con condanna della parte alla refusione delle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON SI CONFIGURANO ANATOCISMO E USURA
OGNI RATA DETERMINA UNICAMENTE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi | 18.11.2022 | n.1750
LE DIFFERENZE CON IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. “ALL’ITALIANA”
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Simona Di Paolo | 09.01.2023 | n.1
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SOLO SUL CAPITALE RESIDUO SENZA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DI QUELLI GIÀ CORRISPOSTI
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Caterina Rizzotto | 02.05.2023 | n.1050
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