ISSN 2385-1376
Testo massima
Il piano di ammortamento alla francese non comporta un metodo di calcolo degli interessi anatocistico o usurario comportando invece che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Tale metodo di calcolo esclude anche, di conseguenza, che vi sia alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo.
Nel caso di specie accadeva che i mutuatari adivano il Tribunale di Larino al fine di ottenere dall’istituto di credito convenuto il rimborso delle somme indebitamente pagate a titolo di tassi usurari derivanti dall’applicazione di un illegittimo piano di ammortamento “alla francese”.
In particolare, gli attori avevano acquistato un bene immobile mediante stipulazione di un mutuo fondiario decennale su cui la Banca aveva applicato un piano di ammortamento alla francese il quale aveva determinato, a loro dire, un maggior esborso di denaro rispetto al piano di ammortamento all’italiana cd. “a quota capitale costante“, determinando una maggiorazione illegittima dell’interesse pattuito contrattualmente, a causa del calcolo dell’interesse composto, creando una notevole divergenza tra il tasso convenuto contrattualmente e il tasso effettivo applicato.
Si costituiva l’istituto di credito il quale contestava in toto l’assunto attoreo rappresentando che il contratto di mutuo specificava tutte le condizioni del rapporto bancario, e che l’esecuzione in via di fatto di esso era fedele a quelle condizioni contrattuali.
Come è noto, il piano di ammortamento “alla francese” prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata, via via sul capitale residuo. Con il progredire dell’ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è via via di entità sempre inferiore. Pertanto, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà nettamente maggiore la quota per capitale. Sicché, tale determinazione dell’ammontare delle singole rate, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, deve ritenersi che di per sé non comporti anatocismo vietato dall’art. 1283 c.c..
Al riguardo, il Tribunale adito, aderendo ad un costante orientamento della giurisprudenza di merito, ha chiarito che “si ha anatocismo solo nel caso in cui gli interessi scaduti si sommino al capitale e producano successivamente a loro volta interessi, potrà verificarsi questo fenomeno solo nell’ipotesi in cui la banca, nel determinare l’ammontare della rata periodica richiesta al cliente, la calcoli applicando il tasso stabilito nel contratto (sia esso fisso o variabile) non solo sull’ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel periodo preso a riferimento per l’addebito della rata in scadenza. Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito in contratto venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata una violazione dell’art. 1283 c.c.” (in questo senso anche Trib. Mantova, 11 marzo 2014).
Il Tribunale di Larino ha, inoltre, rilevato che nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, le modalità di determinazione del tasso sono state precisamente indicate nel contratto di mutuo, in tal modo consentendo ai mutuatari di verificare la concreta entità della quota interessi applicata alla singola rata. Ne consegue che nessuna indeterminatezza del tasso ultralegale stabilito per iscritto può ritenersi sussistente e non può farsi, luogo, in conclusione, alla rideterminazione del tasso con applicazione di quello legale considerato che non è stata evidenziata una capitalizzazione degli interessi, o un’usura e che il tasso di interesse, invece, è stato pattuito per iscritto dalle parti al momento della stipula del contratto di mutuo.
Inoltre, le risultanze emerse dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio hanno evidenziato la non ricorrenza, nel caso in questione, di un fenomeno anatocistico o di un fenomeno usurario. Invero, il CTU ha confermato che il tasso applicato dall’istituto di credito corrisponde effettivamente a quello pattuito in contratto e che esso non supera le soglie previste per l’usura.
Quanto al confronto tra metodo di ammortamento alla francese e quello all’italiana, il Tribunale ha osservato che la circostanza che di fatto si paghino interessi leggermente superiori nel primo trova ragione, non già in un conteggio anatocistico celato bensì nel fatto che nell’ammortamento all’italiana le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore; ne consegue che, rimborsando già dalla prima rata una quota capitale sensibilmente maggiore rispetto alla prima rata dell’ammortamento alla francese, l’interesse conteggiato nell’ammortamento alla francese, computato su un capitale residuo maggiore, sarà inevitabilmente maggiore (Trib. Milano, 16 luglio 2015).
Orbene, in materia di ammortamento del mutuo “alla francese” questo Tribunale, come già evidenziato, ha ritenuto di dover aderire all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito il quale sostiene che esso “non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti, ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale metodo di calcolo esclude anche, di conseguenza, che vi sia alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo” (Trib. di Pescara, 10 aprile 2014; cfr. Trib. di Salerno, 30 gennaio 2015; Trib. Benevento, 19 novembre 2012, n. 1936; Trib. di Milano, 5 maggio 2014, n. 5733).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Giudice ha rigettato le domande di parte attrice.
IL COMMENTO
Il Tribunale ha affermato la piena validità del contratto di mutuo con il piano di ammortamento alla francese, ben evidenziando l’insussistenza del fenomeno anatocistico, compensando le spese legali sul presupposto che vi sarebbero “alcune pronunce giurisprudenziali in parte contrastanti”.
Si segnala invece che il Tribunale di Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 24-03-2015 n.758 (LINK) http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutui-il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-comporta-anatocismo.html sostiene che domandare l’accertamento dell’anatocismo in un mutuo sul presupposto che il piano di ammortamento c.d. alla francese comporti un automatico effetto anatocistico comporta la temerarietà della domanda ex art. 96 cpc.
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON CONTIENE ALCUNA CAPITALIZZAZIONE
INTERESSI CALCOLABILI UNICAMENTE SU QUOTA CAPITALE DECRESCENTE E PER PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DI CIASCUNA RATA
Il metodo di calcolo degli interessi con il piano di ammortamento alla francese non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ma, piuttosto, che essi sono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Sentenza | Tribunale di Foggia, dott. Nicola Antonio D’Amore | 02-12-2015 | n.2661
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON CAUSA ANATOCISMO
IL TASSO DI MORA VA CONFRONTATO CON IL TASSO ANNUO EFFETTIVO DEL CREDITO EROGATO
Lo scopo del finanziamento del contratto di mutuo fondiario, non entra nella causa del contratto, che è data dall’immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine, laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l’impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell’attribuzione della somma, e dunque rilievo causale nell’economia del contratto.
La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (ammortamento alla francese) non comporta nessuna violazione dell’art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
Sentenza, Tribunale di Treviso, dott.ssa Elena Rossi, 02.12.2015
Testo del provvedimento
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