La previsione di un piano di ammortamento “a rata fissa” (c.d. alla francese) relativamente ad un contratto di mutuo non implica, per ciò solo, l’applicazione di un regime di capitalizzazione degli interessi passivi. In tale modello di ammortamento, infatti, la composizione tra quota capitale e quota interessi nella singola rata muta nel corso del periodo di ammortamento, così da mantenere quest’ultima costante, ma tale diverso “dosaggio” tra interessi e capitale non nasconde un meccanismo di capitalizzazione degli interessi, in quanto comunque questi ultimi vengono applicati alla sola quota di capitale residuo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Sciacca, Giudice Francesca Cerrone, con la sentenza n. 143 del 06.04.2020.
Il Giudice, nell’analizzare le domande spiegate da due mutuatari nei confronti di un istituto di credito, ha rappresentato che il metodo di ammortamento alla francese prevede che ogni rata di pagamento si componga di due voci: un importo a titolo di capitale e un importo a titolo d’interessi.
Inoltre, l’ammontare complessivo di ciascuna rata pagata dal mutuatario a ogni scadenza è identico mentre, all’interno di ciascuna rata, la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l’ultima rata.
Nel metodo “alla francese”, siccome vengono pagati prima gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi). Ciò ha per conseguenza che gli interessi, che si calcolano su una quota di capitale alta, sono a loro volta alti.
Questa situazione è la diretta conseguenza del fatto che, nel sistema de quo, rispetto a quello italiano, la quantità d’interessi che viene pagata dal mutuatario è nel complesso maggiore, in quanto la quota capitale – sulla quale si calcolano gli interessi – si mantiene più alta per un più lungo periodo di tempo.
Il Giudice ha, inoltre, evidenziato che tale metodo, pur essendo vantaggioso per la banca in quanto questa riceve maggiori interessi, è vantaggioso, sotto un altro profilo, per il debitore nel senso che consente, a differenza del sistema italiano, di avere rate sempre uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa.
In sostanza, se il sistema francese produce maggiori interessi rispetto a quello italiano non è perché determina una capitalizzazione degli interessi, ma per la sua struttura particolare sopra descritta che prevede una quota decrescente di interessi. Il sistema non è illegittimo di per sé, in quanto l’art. 1194 c.c., che disciplina l’imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti.
Un fenomeno anatocistico nel caso di ammortamento alla francese può, quindi, realizzarsi solo nel caso in cui non venga rispettata la scadenza del pagamento rateale e vengano computati gli interessi di mora. In questo caso, però, opera l’art. 3 Del CICR 8 febbraio 2000 che legittima l’applicazione dell’anatocismo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CLIENTE CONTRO BANCA: LICEITÀ O ILLICEITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO RISPETTO ALLA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE?
DIFFERENZA FRA IL METODO DI AMMORTAMENTO “ALL’ITALIANA” E QUELLO “ALLA FRANCESE”
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Elisa Marchetto | 27.01.2020 | n.77
MUTUO: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA APPLICAZIONE DI INTERESSI ANATOCISTICI
TALE PIANO COSTITUISCE UN SISTEMA GRADUALE DI RIMBORSO DEL CAPITALE FINANZIATO
Sentenza | Tribunale di Rieti, Giudice Francesca Sbarra | 01.10.2019 | n.699
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VI È ALCUNA DISCORDANZA TRA IL TASSO PATTUITO E QUELLO APPLICATO
GLI INTERESSI CONGLOBATI NELLA RATA SUCCESSIVA SONO A LORO VOLTA CALCOLATI UNICAMENTE SULLA RESIDUA QUOTA DI CAPITALE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno | 03.10.2019 | n.18861
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