La strutturazione del piano di ammortamento alla francese non implica in modo automatico la violazione dell’art. 1283 c.c., atteso che il meccanismo di formazione delle rate risulta normalmente predisposto in modo che la quota di interessi inerente a ciascuna di esse sia calcolata non sull’intero importo finanziato, ma con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti ed appare, pertanto, idoneo a scongiurare il maturare di interessi su interessi.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lecce, Giudice Francesca Caputo, con la sentenza n. 1046 del 21 aprile 2020.
La vicenda ha riguardato un soggetto che ha convenuto in giudizio un istituto di credito al fine di sentir accertare l’usurarietà del tasso di mora applicato al mutuo nonché l’illegittimità degli oneri anatocistici addebitatigli in ragione della presenza di un piano di ammortamento cd. alla francese; l’attore, dunque, chiedeva la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca.
L’istituto convenuto, nel costituirsi in giudizio, assumeva che la l. 108/96 fosse applicabile ai soli rapporti stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore; rimarcava che con atto di quietanza del 30.12.99 fosse stato dato atto dell’applicazione di un tasso corrispettivo pari al 6,95%, ma che non fosse stato in alcun modo variato il tasso di mora; negava, comunque, che la verifica dell’usurarietà del rapporto potesse essere condotta con le modalità prospettate dall’attore – ovvero sommando il tasso suddetto ed il tasso corrispettivo; deduceva che, comunque, l’applicazione di un tasso moratorio usurario non incidesse sulla legittima percezione degli interessi corrispettivi; segnalava che l’anatocismo connesso al piano di ammortamento alla francese potesse, al limite, verificarsi in relazione all’applicazione del tasso di mora, ma fosse avallato, in ipotesi di mutuo fondiario, dall’art. 3 delib. CICR 9.2.00; instava, pertanto, per il rigetto delle avverse pretese, con vittoria delle spese di lite anche ai sensi dell’art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
Il Tribunale adito, nel rigettare le domande attoree, ha, tra le altre cose, evidenziato che l’attore ha ricondotto l’insorgenza del fenomeno anatocistico unicamente all’adozione del piano di ammortamento alla francese.
Sul punto, il Giudice ha rappresentato che la strutturazione del medesimo non implica in modo automatico la violazione dell’art. 1283 c.c., atteso che il meccanismo di formazione delle rate risulta normalmente predisposto in modo che la quota di interessi inerente a ciascuna di esse sia calcolata non sull’intero importo finanziato, ma con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti ed appare, pertanto, idoneo a scongiurare il maturare di interessi su interessi.
Con riferimento al caso di specie, l’attore ha genericamente ancorato l’effetto anatocistico alla mera presenza dell’ammortamento alla francese, senza evidenziare, neppure nella consulenza versata in atti, concreti elementi in virtù dei quali potesse ritenersi che la formazione delle rate divergesse dal paradigma delineato.
Alla luce dei suddetti rilievi, l’istanza è stata rigettata, con conseguente condanna dell’attore ala refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA APPLICAZIONE DI INTERESSI ANATOCISTICI
TALE PIANO COSTITUISCE UN SISTEMA GRADUALE DI RIMBORSO DEL CAPITALE FINANZIATO
Sentenza | Tribunale di Rieti, Giudice Francesca Sbarra | 01.10.2019 | n.699
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VI È ALCUNA DISCORDANZA TRA IL TASSO PATTUITO E QUELLO APPLICATO
GLI INTERESSI CONGLOBATI NELLA RATA SUCCESSIVA SONO A LORO VOLTA CALCOLATI UNICAMENTE SULLA RESIDUA QUOTA DI CAPITALE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno | 03.10.2019 | n.18861
MUTUO – AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON INTEGRA FENOMENO ANATOCISTICO VIETATO EX LEGGE 108/96
LA QUOTA DI INTERESSI CALCOLATA SOLO SUL DEBITO RESIDUO CONSENTE AL MUTUATARIO DI PIANIFICARE NEL TEMPO L’ONERE ADDOSSATOSI
Sentenza | Tribunale di Avellino, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi | 31.07.2017 | n.1523
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON CONTIENE ALCUNA CAPITALIZZAZIONE
INTERESSI CALCOLABILI UNICAMENTE SU QUOTA CAPITALE DECRESCENTE E PER PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DI CIASCUNA RATA
Sentenza | Tribunale di Foggia, dott. Nicola Antonio D’Amore | 02-12-2015 | n.2661
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