Il piano di ammortamento a rate costanti non importa indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo in modo che, nel progredire dell’ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli, con la sentenza n. 682 del 27 marzo 2020.
La pronuncia è intervenuta nell’ambito dell’opposizione, spiegata da un locatario e dai suoi fideiussori, avverso il decreto con cui era stato loro ingiunto il pagamento dei canoni insoluti e degli interessi moratori in relazione ad un contratto di leasing.
In particolare, gli ingiunti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e i garanti, in via esclusiva, hanno, altresì, introdotto domanda riconvenzionale di condanna della società di leasing, in applicazione analogica dell’art. 1526 c.c., alla restituzione di tutti i canoni già corrisposti o, previo accertamento della illegittimità della clausola di indicizzazione e del piano di ammortamento alla francese, alla restituzione degli interessi ultralegali percepiti per indeterminatezza della relativa pattuizione; in subordine, ove fosse ritenuta la validità della clausola penale prevista dai contratti di leasing, gli opponenti hanno chiesto la riduzione ad equità a norma dell’art. 1384 c.c..
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale in quanto infondate.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto e, depositate le memorie autorizzate ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Giudice, nel disattendere le richieste degli opponenti ha rappresentato l’infondatezza della doglianza relativa all’illiceità dal piano di ammortamento costante (c.d. alla francese), in quanto contrario al divieto di anatocismo nonché causa di surrettizia maggiore onerosità e indeterminatezza del tasso di interesse effettivo.
Il Tribunale ha evidenziato che, pure a voler pienamente assimilare al mutuo il leasing (nel quale assume rilievo essenziale il godimento del bene oltre alla mera retribuzione del finanziamento), il piano di ammortamento a rate costanti non importa indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi. Invero, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia.
Nel Caso di specie, il Giudicante ha ritenuto i contratti sottoscritti dalle parti del tutto conformi alle prescrizioni previste dall’art. 117 co. 4 TUB e in generale al requisito di determinatezza dell’oggetto, posto che i piani di ammortamento (con puntuale indicazione di numero di rate, importi, decorrenza e scadenze, prezzo di opzione), il tasso di leasing, di mora e di attualizzazione e il criterio di indicizzazione sono tutti specificamente e chiaramente espressi.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato l’opposizione e, per l’effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della banca opposta delle spese del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA APPLICAZIONE DI INTERESSI ANATOCISTICI
TALE PIANO COSTITUISCE UN SISTEMA GRADUALE DI RIMBORSO DEL CAPITALE FINANZIATO
Sentenza | Tribunale di Rieti, Giudice Francesca Sbarra | 01.10.2019 | n.699
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VI È ALCUNA DISCORDANZA TRA IL TASSO PATTUITO E QUELLO APPLICATO
GLI INTERESSI CONGLOBATI NELLA RATA SUCCESSIVA SONO A LORO VOLTA CALCOLATI UNICAMENTE SULLA RESIDUA QUOTA DI CAPITALE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno | 03.10.2019 | n.18861
MUTUO – AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON INTEGRA FENOMENO ANATOCISTICO VIETATO EX LEGGE 108/96
LA QUOTA DI INTERESSI CALCOLATA SOLO SUL DEBITO RESIDUO CONSENTE AL MUTUATARIO DI PIANIFICARE NEL TEMPO L’ONERE ADDOSSATOSI
Sentenza | Tribunale di Avellino, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi | 31.07.2017 | n.1523
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