Il piano di ammortamento a rate costanti (e cioè “alla francese”) non importa né indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell’ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lecce, Giudice Sergio Memmo, con la sentenza n. 1510 del 29 giugno 2020.
Una mutuataria ha convenuto in giudizio una banca, proponendo opposizione e richiedendo la sospensione della procedura esecutiva avviata dall’opposta.
Rigettata l’istanza, l’attrice ha introdotto il giudizio di merito e, avvalendosi di una relazione peritale di parte, ha formulato tre distinte censure:
– indeterminatezza degli interessi corrispettivi;
– pratica usuraria della pattuizione avente ad oggetto gli interessi moratori vietata ex art. 1815, comma 2, c.c.;
– pratica dell’ammortamento “alla francese” per violazione degli artt. 1418, comma 1, e 1346 c.c..
L’istituto di credito si è costituito in giudizio contestando tutte le censure e chiedendo il rigetto delle domande avverse.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha evidenziato la palese infondatezza dell’eccezione relativa alla pratica del cd. “ammortamento alla francese”, atteso che il predetto metodo difetterebbe dei requisiti di puntuale specificazione degli interessi.
Invero, l’art.1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l’unica fattispecie regolata. In altri termini si ha interesse composto rilevante agli effetti dell’art.1283 c.c, se, e soltanto se, gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via. Per contro, come la giurisprudenza di merito ha ormai chiarito, il piano di ammortamento alla francese prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell’ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale.
Ciò posto, tale metodo comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unitamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Tale metodo, mantenendo costante nel tempo la rata e quindi l’onere finanziario del debitore, comporta un più lento ammortamento del capitale e quindi ceteris paribus la produzione di maggiori interessi.
Inoltre, il piano di ammortamento non viola gli artt. 1346,1418,1419, e/o 1284 c.c., non risultando affetto da indeterminatezza o incertezza, essendo riportate le condizioni economiche del rapporto.
Il Giudice ha rappresentato che, nel caso di specie, si tratta di un mutuo a tasso fisso in cui la rata di pagamento è costante conseguentemente, oltre all’indicazione in termini percentuali del tasso di interesse pattuito, nel piano di ammortamento allegato al contratto risulta “cristallizzato” il piano finanziario di pagamenti rateali con gli importi specifici delle somme destinate al pagamento di interessi che comporranno la rata periodica. Tanto a differenza di quanto avviene nei finanziamenti a tasso variabile dove il piano di ammortamento è solo relativo al primo periodo essendo il tasso soggetto alle successive fluttuazioni di mercato.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, con conseguente condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON COMPORTA ALCUNA FORMA DI CAPITALIZZAZIONE
GLI INTERESSI CHE VENGONO CALCOLATI SOLAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE
Sentenza | Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Rana | 03.06.2020 | n.880
IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON IMPLICA ANATOCISMO
NON ESISTONO INTERESSI MATURATI CHE POSSANO ESSERE BASE DI CALCOLO DI ULTERIORI INTERESSI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari | 05.05.2020 | n.6897
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano al capitale
Sono pagati in quota interessi con la rata di rimborso del mutuo
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti | 29.04.2020 | n.6719
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno