L’opzione per l’ammortamento alla francese non comporta l’applicazione di interessi anatocistici e non pone problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno, con la sentenza n. 9461 del 2 luglio 2020.
Una mutuataria ha convenuto in giudizio un istituto di credito chiedendo l’accertamento della nullità parziale dei contratti stipulati in virtù della previsione di interessi usurari ed anatocistici, e, in subordine, l’accertamento della indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale e l’applicazione dei tassi di interesse sostitutivi ex art. 117 T.U.B., la rideterminazione dei rapporti di dare/avere fra le parti nonchè la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento del danno ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p.
La banca si è costituita eccependo il difetto di litisconsorzio necessario nei confronti del cointestatario dei rapporti, la prescrizione dell’azione di ripetizione, la genericità ed il difetto di prova della domanda, deducendo che il tasso, corrispettivo e moratorio, previsto nei contratti di mutuo è inferiore al tasso soglia.
Il Giudice, nell’affrontare il thema decidendum, ha sottolineato che nell’ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:
- ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;
- la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell’interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);
- la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
- il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
- il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.
Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tal senso, il Tribunale ha evidenziato che, quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.
In sostanza, stabilito nell’accordo delle parti il piano di ammortamento – che costituisce parte integrante del contratto – le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell’invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull’uno o sull’altro criterio.
Sul piano generale, il Giudice ha osservato che manca il presupposto essenziale dell’anatocismo, ossia, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi e che nessuna rilevanza si può attribuire alla maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell’ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione.
Invero, tale fenomeno però non ha nulla a che vedere con l’anatocismo ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l’adempimento dell’obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l’esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell’ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell’obbligazione di pagamento degli interessi (art. 1820, art. 2948 n. 4).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato le domande attoree, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON COMPORTA ALCUNA FORMA DI CAPITALIZZAZIONE
GLI INTERESSI CHE VENGONO CALCOLATI SOLAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE
Sentenza | Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Rana | 03.06.2020 | n.880
IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON IMPLICA ANATOCISMO
NON ESISTONO INTERESSI MATURATI CHE POSSANO ESSERE BASE DI CALCOLO DI ULTERIORI INTERESSI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari | 05.05.2020 | n.6897
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano al capitale
Sono pagati in quota interessi con la rata di rimborso del mutuo
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti | 29.04.2020 | n.6719
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