Il metodo “alla francese” comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l’applicazione dell’interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing,).
La capitalizzazione composta è quindi solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Lecce, Pres. Petrelli – Rel. Evangelista con la sentenza n. 273 del 28.03.2024, che definiva il gravame proposto dalla mutuataria avverso la sentenza del Tribunale di Lecce con la quale era rigettata la sua domanda di dichiarazione della nullità del contratto di mutuo ipotecario concluso con la banca e di accertamento dell’illegittimità del piano di ammortamento alla francese applicato.
La Corte, con riferimento all’eccezione – di parte attrice – di nullità delle pattuizioni relative all’applicazione di un piano di ammortamento alla francese in considerazione degli illegittimi effetti anatocistici allo stesso connaturati, riteneva di dover condividere la statuizione del primo giudice che l’aveva rigettata,, affermando che la capitalizzazione composta è solo un criterio di calcolo di una prestazione dovuta da una parte all’altra, che non comporta, per come strutturato, alcuna capitalizzazione degli interessi.
Per questi motivi la Corte di Appello di Lecce rigettava il gravame, con condanna della mutuataria al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SOLO SUL CAPITALE RESIDUO SENZA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DI QUELLI GIÀ CORRISPOSTI
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Caterina Rizzotto | 02.05.2023 | n.1050
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON SI CONFIGURANO ANATOCISMO E USURA
OGNI RATA DETERMINA UNICAMENTE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi | 18.11.2022 | n.1750
LE DIFFERENZE CON IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. “ALL’ITALIANA”
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Simona Di Paolo | 09.01.2023 | n.1
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO
INTERESSI SEMPRE CALCOLATI SOLO SU QUOTA CAPITALE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore | 09.03.2022 |
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON REALIZZA ANATOCISMO
IL CALCOLO VIENE EFFETTUATO SULLA QUOTA CAPITALE PER OGNI SINGOLA RATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Daniela Galazzi | 24.01.2022 | n.82
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