Anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno, con la sentenza n. 18861 del 03.10.2019.
Una società, con riferimento ad un contratto di mutuo fondiario stipulato con una banca, ha dedotto l’usura originaria per la previsione di interessi superiori al tasso soglia ex L. 108/96 e, in subordine, l’illegittima applicazione di interessi anatocistici conseguente all’adozione dell’ammortamento alla francese.
La banca si è costituita eccependo la genericità e l’infondatezza della domanda, assumendo la legittimità delle pattuizioni contrattuali regolanti i rapporti e la loro corretta applicazione.
Riguardo all’ammortamento alla francese, il Tribunale di Roma ha smontato la tesi della società, secondo cui tale sistema implicherebbe in automatico l’applicazione di interessi anatocistici e l’applicazione di un interesse effettivo superiore al tasso indicato nel contratto. Il Giudice ha sostenuto che parte attrice richiama quei precedenti di merito secondo cui tale sistema di ammortamento, basato sulla restituzione del capitale, unitamente agli interessi, in un numero di rate predefinite e costanti, implichi per sé stesso La tesi di partenza non è condivisibile, perché l’opzione per l’ammortamento alla francese non comporta l’applicazione di interessi anatocistici se gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale.
Infatti nel caso di ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere un numero di rate dall’importo costante comprensive di interessi, calcolati ad un tasso specifico.
Nell’ammortamento alla francese la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo, per cui l’imputazione dei pagamenti risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell’art. 1194 c.c. il quale stabilisce che “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”.
Così, una volta raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali; il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Ad ogni modo, nel caso di specie, per valutare il dedotto carattere usurario del mutuo o comunque la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse, l’onere della prova sarebbe gravato sulla società in quanto parte attrice, ma è rimasto inadempiuto e non può supplirvi la richiesta di CTU poiché sarebbe meramente esplorativa.
Per questo motivo, il Giudice ha rigettato le domande della società e ha condannato la società alla rifusione delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: IL PIANO NON COMPORTA AUTOMATICA E SURRETTIZIA CAPITALIZZAZIONE DI INTERESSI
SI TRATTA DI UN MECCANISMO CHE PREVEDE RATE COMPOSTE DA UNA QUOTA DI CAPITALE ED UNA QUOTA DI INTERESSI CALCOLATA SUL CAPITALE RESIDUO
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli | 03.10.2019 | n.2635
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammortamento-alla-francese-il-piano-non-comporta-automatica-e-surrettizia-capitalizzazione-di-interessi
MUTUO BANCARIO: LA SCELTA DELL’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA IPSO FACTO ANATOCISMO
IL MAGGIOR “COSTO” DEL MUTUO NON DIPENDE DALL’APPLICAZIONE DI INTERESSI COMPOSTI, MA DALLA DIVERSA COSTRUZIONE DELLE RATE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione | 08.05.2019 | n.9640
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-bancario-la-scelta-dellammortamento-alla-francese-non-comporta-ipso-facto-anatocismo
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON GENERA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO
IL PAGAMENTO DI OGNI SINGOLA RATA AZZERA GLI INTERESSI MATURATI A CARICO DEL MUTUATARIO FINO A QUEL MOMENTO
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Marco Benatti | 08.04.2019 | n.269
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammortamento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno