Non risulta provato in alcun modo che il piano di ammortamento alla francese determini il pagamento di interessi su interessi in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via unicamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
È inammissibile, la sommatoria tra interessi, corrispettivi e moratori, posto che i due tassi, hanno diversa natura e finalità, inoltre, ove tale sommatoria si considerasse giuridicamente ammissibile riguarderebbe comunque solo le rate scadute, ma non anche quelle ancora a scadere.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio, con la sentenza n. 909 del 29.03.2017.
Nella fattispecie che qui si riporta, dei correntisti convenivano in giudizio una BANCA, e lamentando l’usurarietà del contratto di mutuo fondiario stipulato con il suddetto istituto di credito, chiedevano che il Tribunale dichiarasse la gratuità dello stesso atto negoziale.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la BANCA, contestando in fatto ed in diritto la fondatezza delle pretese attoree, in quanto non provate.
Il Tribunale, quanto all’asserita violazione del TSU ha ritenuto che nessuno dei due tassi in questione, né quello corrispettivo né quello di mora, risultano essere superiori al tasso soglia rilevato trimestralmente nel periodo di riferimento dell’asserita violazione.
Nello specifico, il Giudicante ha ritenuto, in primo luogo, che l’unica via prospettata dagli attori per far ritenere ipotizzabile il carattere usurario del mutuo consistesse nel cumulo degli interessi, corrispettivo e di mora, tuttavia inammissibile, posto che i due tassi, hanno diversa natura e finalità, ed in secondo luogo che ove la sommatoria in questione si considerasse giuridicamente ammissibile riguarderebbe comunque solo le rate scadute, ma non anche quelle ancora a scadere.
Relativamente all’applicazione del piano di ammortamento alla francese, il Giudice ha ritenuto di non poter accogliere le doglianze di parte attrice, ritenendo che le risultanze dei prospetti contenuti nella relazione di parte in cui vengono illustrati i risultati del calcolo dell’ammortamento secondo il metodo francese e secondo quello italiano, dimostrano semplicemente che con il sistema italiano le somme complessivamente pagate sono ben più elevate con conseguente maggior abbattimento del capitale e corrispondente riduzione degli interessi.
Nel merito il Giudice ha disposto che il piano di ammortamento alla francese non determini il pagamento di interessi su interessi in quanto gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Alla luce delle ragioni suesposte il Tribunale rigettava le pretese attoree, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUI: PIANO AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE” NON COMPORTA DI PER SÉ ANATOCISMO
GLI INTERESSI SI CALCOLANO SULLA QUOTA DI CAPITALE RESIDUO.
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. G. Bertola | 12.01.2016 |
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON È UN METODO DI CALCOLO DI INTERESSI ANATOCISTICO O USURARIO
ECCO LE DIFFERENZE TRA IL PIANO ALLA FRANCESE CON QUELLO ITALIANO
Sentenza | Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino | 18.01.2016 |
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