ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’ipotesi in cui un contratto di mutuo fondiario preveda la restituzione dell’importo finanziato secondo un piano di ammortamento “alla francese” gli interessi e la quota capitale scaduti “escono” dal rapporto finanziario in senso stretto, per cui non si può configurare anatocismo in relazione agli interessi corrispettivi.
Nel metodo di ammortamento alla francese gli interessi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente (capitale oggetto della rata scaduta) e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi.
La modalità di espressione di un tasso di interesse non può mai di per sé generare un effetto anatocistico e conseguentemente, la relativa pattuizione sempre che nel contratto le parti abbiano chiaramente precisato (anche mediante rinvio a fonti extracontrattuali ben specificate e che esprimano valori oggettivi ed agevolmente accertabili) le modalità per determinare in modo certo l’entità del tasso (eventualmente) variabile da applicare in riferimento alla singola rata in scadenza, da calcolarsi sul capitale ancora da restituire deve ritenersi valida e non inficiata da nullità per contrasto con l’art. 1283 cc.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Modena, giudice dott.ssa Antonella Rimondini, con la sentenza del 11-11-2014, che ha respinto la domanda proposta da una società, la quale contestava la validità di un contratto di mutuo sull’erroneo presupposto che il predetto fosse affetto da nullità per contrasto con il divieto di anatocismo ex art.1283 cc e per l’indeterminatezza dei tassi di interesse.
Il Giudice, dopo aver verificato con una consulenza tecnica il rispetto, da parte della banca, delle pattuizioni negoziali, ha condannato la società sia al pagamento delle spese di consulenza tecnica sia di lite, confermando la piena validità del contratto, in virtù dei sopra massimati principi, che escludono qualsivoglia anatocismo nei mutui c.d. alla francese, i quali non contengono alcuna capitalizzazione “nascosta”.
La decisione conferma principi largamente espressi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, tra i quali, per approfondimenti, si segnalano le pronunce che seguono.
CIASCUNA RATA COMPORTA LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DI TUTTI (ED UNICAMENTE DE)GLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
“In materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell’art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto“.
IN CASO DI INADEMPIMENTO, L’EFFETTO ANATOCISTICO PRODOTTO DAGLI INTERESSI DI MORA È NORMATIVAMENTE DISCIPLINATO E CONSENTITO
In materia di contratto di mutuo, è legittimo il sistema di ammortamento c.d. alla francese, che garantisce il rispetto della regola dell’interesse semplice, non producendo interessi anatocistici.
In caso di inadempimento, è lecito l’effetto anatocistico prodotto dal meccanismo per il quale gli interessi di mora vengono computati sulle rate impagate comprensive di capitale ed interessi in quanto espressamente consentito dall’art.3 della Delibera Cicr 9.2.2000.
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI UNICAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE DECRESCENTE, PER CUI NON SI VERIFICA ANATOCISMO
Il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Tale metodo di calcolo esclude anche, di conseguenza, che vi sia alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo.
IL METODO NON IMPLICA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI, POICHÉ GLI STESSI VENGONO CALCOLATI UNICAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE E PER IL PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DI CIASCUNA RATA
In particolare, afferma il Tribunale che il sistema cd. “alla francese” prevede il rimborso del capitale mutuato attraverso rate costanti, in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi progressivamente decresce.
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 7/2014